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11.1996.58

Tribunale d’appello Ticino

Del 3 mag 1996

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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11.1996.58

11.1996.58

Rubrum

Incarto n.
11.96.00058

Lugano

3 maggio 1996

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso inoltrato il 16 aprile 1996 da

__________, __________,

contro

la decisione 15 aprile 1996 del

__________, __________,

__________,

con la quale è stata respinta l’istanza di revoca della tutela presentata il 29 luglio 1995 dal ricorrente (incarto n. __________/__________);

Fatti

in fatto:

che __________ (1961) è stato dichiarato interdetto ai sensi dell’art. 369 CC con decisione 19 maggio 1992 del Consiglio di Stato, su istanza presentata dalla Delegazione tutoria del Comune di __________;

che in data 29 luglio 1995 __________ ha chiesto la revoca dell’interdizione;

che l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha istruito la procedura, convocando l’interessato per audizione e assumendo informazioni mediche e psico-sociali;

che agli atti sono così stati assunti il verbale di audizione, del 26 gennaio 1996 (doc. 8), la relazione sociale del responsabile della __________, ove risiede attualmente l’interessato (doc. 5), la relazione psichiatrica redatta il 13 febbraio 1996 dal dott. __________ (doc. 4), la relazione psichiatrica allestita il 22 gennaio 1996 dal dott. __________ all’attenzione della Sezione della circolazione (doc. 3);

che l’istante, informato il 20 marzo 1996 della completazione dell’istruttoria e della facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 15 giorni, non si è pronunciato;

che in data 15 aprile 1996 la Divisione degli interni ha respinto l’istanza di revoca dell’interdizione, per il motivo che la situazione dell’istante giustificava tuttora la tutela;

che in data 16 aprile 1996 __________ ha inoltrato ricorso contro tale decisione;

che il gravame non è stato notificato alla Divisione degli interni;

Considerandi

in diritto:

che ci si potrebbe chiedere se il gravame sia ricevibile, vista la totale carenza di motivazione sui motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC);

che la sanzione della nullità va applicata con cautela e che l’appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge chiaramente l’intenzione di impugnare la decisione di primo grado, dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep. 1986 pag. 272, 1985 pag. 338 in alto);

che nella fattispecie la richiesta di giudizio contenuta nel ricorso, benché succinta, è chiara e l’ambito della contestazione non dà adito a dubbi;

che il quesito può a ogni modo rimanere indeciso, il ricorso dovendo comunque essere respinto nel merito;

che la procedura di interdizione, stabilita dal diritto cantonale (art. 373 CC) è retta dal principio inquisitorio (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a ed., Berna 1995, n. 888 pag. 341-342), motivo per cui questa Camera ha richiamato d’ufficio dall’Autorità di vigilanza sulle tutele l’incarto relativo ad __________;

che ai sensi dell’art. 433 cpv. 2 CC l’autorità è obbligata a ordinare la revoca non appena la causa di tutela sia scomparsa;

che nella fattispecie il ricorrente è stato interdetto in applicazione dell’art. 369 CC, perché affetto da debilità e infermità mentale che lo rendevano incapace di provvedere ai propri interessi e bisognoso di durevole assistenza e protezione, come dettagliatamente esposto nella perizia 8 aprile 1992 dell’Ospedale __________ __________ di __________ (doc. 13);

che la situazione psico-sociale del ricorrente non è mutata, come emerge sia dal complemento di perizia redatto il 13 febbraio 1996 dal dott. __________ dell’Ospedale __________ __________ di __________ (doc. 4) che dal rapporto allestito il 22 gennaio 1996 dallo psichiatra __________ all’attenzione della Sezione della circolazione (doc. 3);

che entrambi gli psichiatri ritengono tuttora necessaria una durevole assistenza e protezione dell’interessato, incapace a loro giudizio di provvedere in modo autonomo ai propri bisogni;

che l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha sentito l’istante il 26 gennaio 1996 e ha disposto un complemento della perizia su cui si era fondata la decisione originaria di interdizione, così che la procedura seguita rispetta le norme stabilite dagli art. 373 e 374 CC, applicabili per analogia anche ai casi di revoca della tutela;

che constatato il perdurare della situazione che aveva a suo tempo giustificato l’interdizione ai sensi dell’art. 369 CC, non vi è motivo per scostarsi dalla decisione della Divisione degli interni, conforme alla legge;

che il gravame, infondato, può pertanto essere deciso con la procedura semplificata prevista dall'art. 313bis CPC;

che viste le particolarità del caso si può prescindere dal prelievo di spese;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1.

L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione a :

- __________, __________ __________, __________ - __________, __________

__________, __________

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 369, Art. 373, Art. 374 e Art. 433 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 313bis — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.