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stralcio della causa per desistenza

11.2000.39 · Tribunale d’appello Ticino

Del 28 set 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/11-2000-39/it/stralcio-della-causa-per-desistenza

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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11.2000.39

stralcio della causa per desistenza

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2000.39

Data decisione, Autorità: 28.09.2005, ICCA

Titolo:

stralcio della causa per desistenza

DESISTENZA SPESE E RIPETIBILI STRALCIO

art. 352 cpv. 1 CPC-TI art. 352 cpv. 2 CPC-TI

Incarto n.

11.2000.39

Lugano

28 settembre 2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.97.170 (attribuzione di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 20 novembre 1997 dalla

Comunione dei comproprietari AO 1,

(patrocinata dall' RA 2 )

contro

AP 2 ,

cui sono subentrati in pendenza di causa gli eredi

AP 1, __________ e __________ ,

e la stessa

AP 1,

(patrocinati dall' RA 1, );

premesso che con sentenza del 13 marzo 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha attribuito alla particella n. 2695 RFD di __________, proprietà per piani formante il Condominio “__________”, una servitù di sporgenza (art. 674 cpv. 3 CC) sulla particella n. 3060 RFD di __________, proprietà di AP 2 e AP 1, avente per oggetto un muro di sostegno costruito lungo il confine tra i due fondi;

ricordato che il 3 aprile 2000 AP 2 e AP 1 hanno introdotto appello per ottenere l'annullamento di tale servitù e la conseguente riforma della sentenza appena citata;

preso atto che nelle sue osservazioni del 5 maggio 2000 la Comunione dei comproprietari AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;

rilevato che il 4 ottobre 2001 l'allora giudice delegata ha interpellato le parti per sapere se avessero ancora interesse all'emanazione del giudizio, vista la sentenza intervenuta il 17 gennaio 2001 da parte di questa Camera nella causa (inc. 11.1999.97) che opponeva __________ e __________ – precedenti proprietari della particella n. 3060 RFD – alla Comunione dei comproprietari AO 1;

rammentato che l'8 ottobre 2001 la Comunione dei comproprietari AO 1 ha dichiarato che, fosse stato ritirato l'appello, essa avrebbe rinunciato a ripetibili;

ritenuto che la procedura è poi rimasta sospesa in seguito al decesso di AP 2, avvenuto il 2 luglio 2002;

constatato ora che con lettere 22 e 23 settembre 2005 la Comunione ereditaria fu AP 2 e AP 2 hanno ritirato l'appello;

posto che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desisten­za e comporta l'obbligo di sopportare la tassa di giustizia e le spese (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

stabilito che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG) e che l'8 ottobre 2001 la Comunione dei comproprietari AO 1 ha rinunciato a ripetibili;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 674 — letto nella versione del 1 giugno 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 352 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.