11.2003.142
Stralcio della causa per desistenza
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Numero d'incarto: 11.2003.142
Data decisione, Autorità: 27.10.2005, ICCA
Titolo:
Stralcio della causa per desistenza
DESISTENZA SPESE E RIPETIBILI STRALCIO
art. 352 cpv. 1 CPC-TI art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2003.142
Lugano
27 ottobre 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.9 (divorzio) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 5 agosto 2003 da
AP 1
(patrocinata da RA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato da RA 2 );
premesso che con sentenza del 7 ottobre 2003 il Pretore del Distretto di Leventina ha respinto in ordine un'azione di divorzio promossa da AP 1 (1958) contro il marito AO 1 (1954), avendo constatato la litispendenza previa di una causa analoga davanti al Friedensrichteramt di __________;
osservato che il 24 ottobre 2003 AP 1 ha introdotto appello contro la sentenza appena citata;
ricordato che il 29 ottobre 2003 il giudice delegato di questa Camera ha sospeso la procedura in attesa di una decisione definitiva sull'eccezione di litispendenza sollevata dalla moglie davanti al Friedensrichteramt di __________;
rammentato che non sono state chieste osservazioni all'appello;
preso atto che il 14 ottobre 2005 il patrocinatore dell'appellante ha comunicato a questa Camera – su richiesta del giudice delegato – di avere ottenuto nel frattempo il divorzio su richiesta comune a __________ e di instare per lo stralcio della procedura;
appurato che nelle circostanze descritte l'appello risulta ormai senza interesse (art. 351 cpv. 1 CPC), sicché la causa va tolta dai ruoli;
stabilito che per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti si giustifica – eccezionalmente – di soprassedere al prelievo di tasse o spese;
ritenuto che non è il caso di assegnare ripetibili, l'appellante più non chiedendone, mentre la controparte non si è vista notificare l'appello e non ha sopportato costi presumibili;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– ;
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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