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Provvedimenti cautelari in azione di vicinato

11.2006.150 · Tribunale d’appello Ticino

Del 24 apr 2007

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

11.2006.150

Provvedimenti cautelari in azione di vicinato

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

24 aprile 2007/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente,

Epiney-Colombo e Pellegrini

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.250 (vicinato: immissioni moleste) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 13 aprile 2006 dalla

AP 1,

(patrocinata dall' PA 2 )

contro

AO 1

(rappresentato dal Municipio e

patrocinato dall' PA 1 ),

giudicando ora sul decreto cautelare del 30 novembre 2006 con cui il Pretore ha respinto un'istanza di provvedimenti cautelari presentata dall'attrice il 13 settembre 2006;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 13 dicembre 2006 presentato dalla AP 1, __________, contro il decreto cautelare emesso il 30 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Fatti

in fatto: A. La AP 1 (particella n. 294 RFD di __________) ha promosso causa il 13 aprile 2006 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché sia ordinato al Comune di __________, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva (art. 490 CPC), di eliminare i servizi pubblici posti sulla vicina particella n. 296, subordinatamente di adottare gli accorgimenti tecnici stabiliti da un perito, in particolare sigillando i locali, provvedendoli di un atrio e munendoli di un sistema di ventilazione adeguato. Nella sua risposta del 23 maggio 2006 il Comune ha postulato il rigetto della petizione. Nel successivo scambio di allegati ogni parte ha confermato le proprie domande. L'udienza preliminare si è tenuta il 15 novembre 2006.

B.

Nel frattempo, il 13 settembre 2006, l'attrice si è rivolta al Pretore con un'istanza cautelare, chiedendo di vietare al Comune l'inizio dei lavori “fino all'esito definitivo della lite”. Sentite le parti al contraddittorio del 26 ottobre 2006, con decreto cautelare del 30 novembre 2006 il Pretore ha respinto l'istanza. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 600.– per ripetibili.

C.

Contro tale decreto l'attrice ha introdotto appello il 13 dicembre 2006 per ottenere l'accoglimento dell'istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2007 il Comune di __________ ha proposto di respingere l'appello. Una richiesta di provvedimenti cautelari presentata dall'attrice il 10 aprile 2007 in appello con richieste di giudizio identiche a quelle sottoposte al Pretore il 13 settembre 2006 è stata respinta senza contraddittorio dal presidente di questa Camera il 12

aprile 2007, senza prelevare spese né assegnare ripetibili.

Considerandi

in diritto: 1. I decreti cautelari possono essere impugnati solo se sono emessi nell'ambito di una procedura appellabile (art. 382 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l'attrice ha promosso una causa ordinaria fondate sugli art. 679 e 684 CC. Ora, nelle cause relative a servitù e rapporti di vicinato il valore litigioso consiste in quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante o nella svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC). Nel caso specifico l'attrice si è limitata a indicare un valore litigioso “indeterminato” (petizione, pag. 1) e il Pretore non ha determinato alcunché (art. 13 CPC). Occorre dunque stimare, in sintesi, quale sia il valore della particella n. 294 RFD di __________ con e senza le lamentate immissioni. Agli atti manca il benché minimo indizio. Ove appena si pensi tuttavia che la domanda subordinata dell'attrice tende alla sigillatura dei locali, alla creazione di un atrio e alla posa di un adeguato sistema di ventilazione, si può ragionevolmente presumere che il costo degli interventi superi, già da sé, non solo la soglia dei fr. 8000.– per l'ammissibilità dell'appello (art. 36 cpv. 1 LOG), ma anche quella di fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Basti considerare che nel 2004 il costo dei lavori per la sistemazione dei servizi igienici era valutato, nella domanda di costruzione, fr. 20 000.– (doc. 5 a 7). Il preventivo è poi lievitato. Nel novembre del 2002 il messaggio municipale n. 597 proponeva in effetti, al Consiglio comunale, di stanziare un credito di complessivi fr. 45 000.– per la riattazione dell'intero portico sotto la casa comunale (doc. 16), credito che nell'ottobre 2006 è stato aggiornato in fr. 50 000.– e nel marzo del 2006 in fr. 52 500.– (doc. 21, pag. 5 e 6 in alto). Se si pon mente alla circostanza, inoltre, che il preventivo originario di fr. 20 000.– per i soli servizi igienici non contemplava né la formazione di un atrio né la posa di un sistema di ventilazione, è senz'altro verosimile che le opere prospettate dagli attori richiedano, già da sé sole, un investimento di almeno fr. 30 000.–. Nulla osta dunque, sotto questo profilo, alla ricevibilità dell'appello.

2.

L'emanazione di provvedimenti cautelari è subordinata – come rileva il Pretore – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un considerevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di esito favorevole insita nell'azione di merito (fumus boni iuris), l'istante essendo responsabile per altro dei danni causati da richieste ingiustificate (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). Provvedimenti cautelari possono essere ordinati, in particolare, per impedire un danno che minaccia di prodursi o per la conservazione in genere dell'oggetto della lite e dello stato di fatto esistente (art. 376 cpv. 2 lett. b e c CPC; analogamente: art. 79 cpv. 1 PC). L'esistenza dei tre requisiti – che va esaminata d'ufficio, ma senza soverchio rigore (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti) – non giustifica in ogni modo l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).

3.

In concreto il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, non scorgendo in che potesse “consistere il grave danno difficilmente riparabile causato agli attori dal fatto che prendano inizio i lavori volti a sistemare i servizi igienici esistenti”. Fosse accolta l'azione di merito, egli ha soggiunto, i servizi pubblici andranno rimossi, quand'anche nel frattempo siano stati risanati. Fosse invece la petizione respinta o accolta nella domanda subordinata, gli attori beneficerebbero almeno, pendente causa, di una situazione migliore rispetto all'attuale. Per di più – egli ha continuato – non v'è alcuna situazione che meriti di essere salvaguardata, gli attori mirando all'eliminazione dei servizi igienici o, se non altro, a una loro radicale ristrutturazione. Neppure sussiste – ha concluso il Pretore – il rischio di un danno già irreparabile, non ravvisandosi alcun pregiudizio considerevole in pendenza di causa che richieda un puntuale e tempestivo intervento preventivo.

4.

L'appellante definisce arbitraria l'opinione del Pretore, secondo cui pendente causa i lavori migliorerebbero la situazione. A suo parere le immissioni possono solo peggiorare, giacché oggi i servizi igienici, “in uno stato pietoso”, sono usati solo da funzio­nari comunali, mentre al momento in cui saranno stati riattati “diventeranno notevolmente più ‛attrattivi’ per i passanti e soprattutto, con l'arrivo della bella stagione, per i numerosi utenti della spiag­getta antistante (…), che saranno invogliati ad usarli maggiormente” (memoriale, pag. 8). E siccome il Comune non preve­de di installare alcun sistema di ventilazione, in un portico poco aerato come quello sotto la casa comunale il lezzo aumenterà, con grave danno per il condominio. In realtà l'argomentazione manca di verosimiglianza per un doppio ordine di motivi. Alla luce di quanto l'appellante asserisce l'opinione del Pretore, secondo cui in pendenza di causa la situazione potrà solo migliorare, potrà anche apparire una speculazione. Sta di fatto che, ora come ora, è impossibile apprezzare se i servizi pubblici continueranno a recare disturbo anche dopo il riattamento. Anzi, non è dato di sapere nemmeno in che misura le immissioni fossero eccessive prima che tali servizi cadessero in disuso, l'istruttoria nella causa di merito non essendo ancora cominciata. Il “considerevole pregiudizio” paventato dall'appellante poggia quindi, in definitiva, sulle sole asserzioni dell'appellante medesima. Ciò non basta per renderlo verosimile.

5.

Quanto al presupposto dell'urgenza, l'appellante sottolinea che il Comune è in procinto di cominciare l'opera e che l'apertura del cantiere sotto il portico della casa comunale è imminente. L'affermazione potrà anche essere verosimile. Il problema è che non si vede perché occorrerebbe impedire l'inizio dei lavori. L'appellante non ha mai preteso che urgesse impedire l'uso dei servizi igienici perché le immissioni erano insopportabili, se non al momento in cui il Comune ha manifestato l'intenzione di procedere alla riattazione. Eppure i gabinetti pubblici esistono da decenni (doc. G: sentenza del Tribunale federale 1A.65/2005 e 1P.169/2005 del 20 dicembre 2005, lett. A). Che poi occorra impedire senza indugio il risanamento perché grazie a tale intervento i servizi saranno usati con maggiore intensità presuppone, come si è appena visto, la verosimiglianza di un danno considerevole, il quale appare fondato nella fattispecie sulle sole asserzioni dell'istante. Del resto l'urgenza non si giustifica nemmeno per impedire un pregiudizio irreversibile, giacché procedendo deliberatamente ai lavori in pendenza di causa il Comune assume il rischio di dover smantellare (o modificare) poi l'intera opera nel caso in cui l'attrice uscisse vittoriosa dalla causa di merito. L'esecuzione del risanamento non dovrà né potrà influire minimamente, in altri termini, sull'esito del processo.

6.

La parvenza di buon diritto insita nell'azione di merito è motivata nell'appello con una sintesi delle tesi sostenute nella petizione del 13 aprile 2006 e nella replica del 26 giugno successivo, di cui l'attrice rivendica una chiara parvenza di fondamento. Anche a un esame di semplice verosimiglianza la disamina si presenta nondimeno ardua, tanto più che in sede di merito non è ancora stata assunta una sola prova. Dato quanto precede, la questione può in ogni modo rimanere irrisolta: la verosimiglianza di un considerevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di esito favorevole insita nell'azione di merito sono invero premesse cumulative (sopra, consid. 2). Non risultando essere state rese verosimili le prime due, l'esistenza della terza si rivela ininfluente ai fini del giudizio.

7.

Gli oneri e le ripetibili del pronunciato odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera verosimilmente, come detto (consid. 1), la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2.

Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 679 e Art. 684 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 112, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 9, Art. 13, Art. 148, Art. 376, Art. 382, Art. 383 e Art. 490 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge di procedura civile federale, Art. 79 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2023 e 1 luglio 2023.
  • Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati, Art. 36 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013.