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azione possessoria: stralcio dell'appello per desistenza

11.2007.105 · Tribunale d’appello Ticino

Del 2 ago 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/11-2007-105/it/azione-possessoria-stralcio-dell-appello-per-desistenza

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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11.2007.105

azione possessoria: stralcio dell'appello per desistenza

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2007.105

Data decisione, Autorità: 02.08.2007, ICCA

Titolo:

azione possessoria: stralcio dell'appello per desistenza

AZIONE DI MANUTENZIONE

art. 928 CC art. 352 cpv. 1 CPC-TI art. 352 cpv. 2 CPC-TI

Incarto n.

11.2007.105

Lugano

2 agosto 2007/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.262 (azione di manutenzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 31 luglio 2006 da

AP 1

(patrocinato dall' RA 1 )

contro

AO 1, , e

AO 2,

(patrocinate dall' RA 2 );

premesso che con azione possessoria del 31 luglio 2006 AP 1, proprietario della particella n. 1764 RFD della __________, sezione di __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, di essere autorizzato ad attraversare liberamente la particella n. 1680 del medesimo Comune, appartenente a AO 2 e AO 1 (formanti la comunione ereditaria fu __________), vietando a queste ultime di osta­colargli il passaggio;

rammentato che le convenute hanno proposto di respingere

l'istanza;

osservato che con sentenza del 26 giugno 2007, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia (fr. 400.–) e le spese a carico dell'istante, tenuto a rifondere alle convenute fr. 600.– complessivi per ripetibili;

preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto con un appello del 9 luglio 2007 nel quale chiede di accogliere la sua azione di manutenzione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato;

ricordato che con ordinanza del 13 luglio 2007 il presidente di questa Camera ha invitato il Segretario assessore a determinare il valore litigioso, indicando almeno se il relativo ammontare raggiunga o non raggiunga la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale;

accertato che con lettera del 30 luglio 2007 ­l'istante dichiara ora di ritirare l'appello;

rilevato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

richiamato il principio per cui il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), onde l'obbligo per chi recede dalla lite di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

considerato nondimeno che nella fattispecie l'appello non ha ancora formato oggetto di intimazione, sicché si giustifica – in via eccezionale – di rinunciare al prelievo di tasse e spese;

ritenuto che non si pone problema di ripetibili proprio perché l'appello non è stato notificato alle controparti e non ha cagionato costi presumibili;

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 928 — letto nella versione del 1 luglio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 352 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.