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Stralcio di un appello dai ruoli per desistenza

11.2007.57 · Tribunale d’appello Ticino

Del 6 giu 2008

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Consultato il 10 set 2026

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  2. Ticino
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11.2007.57

Stralcio di un appello dai ruoli per desistenza

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2007.57

Data decisione, Autorità: 06.06.2008, ICCA

Titolo:

Stralcio di un appello dai ruoli per desistenza

DESISTENZA

art. 352 cpv. 1 CPC-TI art. 352 cpv. 2 CPC-TI

Incarto n.

11.2007.57

Lugano,

6 giugno 2008/sc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.3 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 21 gennaio 2005 da

AP 1

(già patrocinata dall'avv., ,

e ora dall'avv.,)

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 1);

esaminati gli atti,

premesso che con decreto cautelare del 30 marzo 2007 emesso nell'ambito di una causa di divorzio tra AO 1 (1966) e AP 1 (1967) il Segretario assessore del Distretto di Blenio ha, in luogo e vece del Pretore, affidato provvisionalmente la figlia A__________ (1989) al padre fino al 24 aprile 2006 e alla madre dopo di allora, il figlio J__________ (1996) al padre, ha disciplinato il diritto di visita del genitore non affidatario e ha fissato determinati contributi alimentari dovuti dalla madre ai figli;

preso atto che contro tale decreto è insorta AP 1 con un appello del 12 aprile 2007 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'assunzione di una nuova perizia, l'affidamento provvisionale di entrambi i figli (riservato il diritto di visita paterno) e un contributo alimentare indicizzato di fr. 1260.– mensili più l'assegno familiare in favore di J__________ dal 1° gennaio 2006, da aumentare a fr. 1560.– mensili dopo il 13° compleanno del ragazzo;

accertato che il 18 gennaio 2008 i coniugi hanno firmato una convenzione sugli effetti del divorzio in cui hanno regolato ogni conseguenza legata allo scioglimento del matrimonio, accordo nel quale figura una clausola n. 7.3 così formulata: “Con quanto sopra, le parti dichiarano di aver saldato tutti i rapporti patrimoniali tra di loro e tutte le cause pendenti tra le parti presso la Pretura di Blenio così come presso il Tribunale di appello saranno stralciate dai ruoli”;

considerato che, trascorsi i due mesi di riflessione, entrambi i coniugi hanno confermato l'intesa, sicché con sentenza del­­l'11 aprile 2008 il Segretario assessore ha pronunciato il divorzio in luogo e vece del Pretore e ha omologato la convenzione;

appurato che, come attesta la Pretura, tale sentenza non è stata oggetto di impugnazione ed è passata in giudicato;

rilevato che nelle circostanze descritte l'appello del 12 aprile 2007 in materia provvisionale va stralciato dai ruoli per desistenza;

ricordato che in linea di principio chi recede da una lite va ritenuto soccombente (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo di assumere oneri processuali e ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), salvo “giusti motivi” (art. 148 cpv. 2 CPC), fermo restando che la tassa di giustizia va in ogni modo ridotta (art. 21 LTG per analogia) e che l'indennità per ripetibili alla controparte può essere moderata per equità (art. 77 cpv. 3 CPC);

stabilito che nella fattispecie AO 1 non è stato chiamato a presentare osservazioni, sicché non si pone problema di ripetibili, e che al prelievo di una tassa di giustizia si può rinunciare eccezionalmente per “giusti motivi”, vista la buona volontà dimostrata da AP 1, la quale a distanza di otto mesi dall'appello ha sottoscritto una convenzione completa sugli effetti del divorzio;

osservato per contro che il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale, onde la sua caducità ove il richiedente venga meno come parte al processo, foss'anche per desistenza;

rammentato pertanto che, qualora al momento in cui recede dalla lite un richiedente non abbia ancora ottenuto – come in concreto – il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la richiesta diviene senza interesse (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi richiami di giurisprudenza);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante è dichiarata senza interesse.

4. Intimazione:

–;

–,;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 77, Art. 148 e Art. 352 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.