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12.2002.20

Tribunale d’appello Ticino

Del 1 mar 2002

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Consultato il 10 set 2026

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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

12.2002.20

12.2002.20

Rubrum

Incarto n.
12.2002.00020

Lugano

1° marzo 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2002.00001 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa, con istanza 2 gennaio 2002, da

rappr. dall' avv. __________

contro

rappr. dall' avv. __________

in materia di sfratto dei conduttori che il Pretore, con decreto 17 gennaio 2002 ha accolto ordinando alla convenuta di lasciare i locali da essa occupati con il "__________" in __________ a __________.

Appellante la convenuta la quale, con appello 21 gennaio 2002, ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di sfratto, mentre l'attrice, con osservazioni all'appello 22 febbraio 2002 postula la reiezione dell'avversario gravame.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

La __________ gestisce una sala cinematografica a __________ ("__________"), negli specifici locali dello stabile ora di proprietà della __________, in forza di un contratto di locazione in vigore dal 1 gennaio 1977 e prorogato, nella sua validità, sino alla scadenza determinata e non prorogabile del 31 dicembre 2001.

Non avvenendo la consegna degli enti locati, la __________ ha promosso l'istanza di sfratto che ci occupa che il Pretore, con il decreto impugnato, ha accolto.

2.

La __________ ha presentato appello contro il decreto di sfratto argomentando, come già aveva fatto avanti al primo giudice, che l'istanza doveva essere sottoscritta anche da __________, che l'istanza era firmata da persona che non aveva diritto di firma per l'istante, che la procura successiva non ratificava questa carenza di rappresentanza e che, nel merito, la situazione di rinnovo e proroga di contratti a tempo determinato (cosiddetti contratti a catena) rendeva il rapporto di locazione a tempo indeterminato con obbligo per l'istante di notificare, cosa che non ha fatto, formale disdetta dal contratto.

Degli argomenti della controparte si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.

3.

L'istanza di sfratto 2 gennaio 2002 presentata da __________ è firmata dal signor __________ che non è - confrontando l'estratto del Registro di Commercio che per tutti gli iscritti prevede del resto il diritto di firma collettivo a due - membro del Consiglio d'amministrazione o in altro modo designato quale beneficiario di diritto di firma della società istante. L'istante ed il Pretore, sostengono che la legittimazione di __________ sarebbe, però, data dalla procura specifica del 7 febbraio 2002 conferitagli da due aventi diritto di firma della società istante, a valere anche quale ratifica degli atti precedenti.

L'assunto non può essere condiviso.

4.

La legittimazione del rappresentante costituisce un presupposto processuale (art. 97 cifra 4 CPC) che il giudice verifica d'ufficio, in ogni stadio di causa, ed il cui difetto determina la nullità degli atti del rappresentante indebito e dell'intera procedura originata da quegli atti (Rep. 1994, n. 61; 1989, 172).

4.1

A prescindere dai casi particolari previsti dall'art. 64 bis CPC che pacificamente non attengono alla presente vertenza non avendo l'istante mai affermato che __________ fosse l'amministratore indipendente dell'immobile, la rappresentanza processuale è regolata dall'art. 64 CPC. Esso stabilisce anzitutto che solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone possono fungere quali patrocinatori (cpv. 1, prima frase); ammissione al libero esercizio che formalmente è attestata dall'iscrizione nell'Albo degli avvocati di cui una delle premesse è lo svolgimento dell'attività in modo indipendente, oppure come collaboratore di altro avvocato a sua volta iscritto all'Albo (Rep. 1999, n. 65).

Ora è pacifico che __________ non è un avvocato.

4.2

Sempre in virtù dell'art. 64 cpv. 1 CPC (seconda frase) possono rappresentare una parte nel processo civile anche coloro che detengono una rappresentanza legale come gli organi di una persona giuridica in favore della stessa (art. 55 CC).

E' così che le persone giuridiche esplicano la loro capacità processuale, ossia la capacità di procedere in una vertenza con atti propri (art. 39 cpv. 1 CPC), riservata a ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili. I membri del consiglio di amministrazione di una società anonima sono organi (formali) della persona giuridica; possono essere invece considerati organi di fatto coloro che, senza una designazione formale, partecipano in maniera decisiva alla formazione della volontà sociale, esercitando autonomamente funzioni societarie, rispettivamente sono chiamate a prendere decisioni di portata fondamentale per la gestione della società (DTF 107 II 353-354 e dottrina ivi citata; Forstmoser / Maier-Hayoz / Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p. 175 n. 17 segg., p. 441 n. 3 segg. e cit. ivi) (Rep. citato).

__________ non è organo formale, non essendo iscritto a RC e non è organo di fatto poiché tale sua funzione non è né pretesa né dimostrata, l'istante nulla adducendo al proposito.

5.

Ne consegue che la dichiarazione prodotta dall'istante in base alla quale i signori __________ e __________, aventi diritto di firma collettiva a due, hanno conferito procura a __________ a sottoscrivere l'istanza di sfratto non costituisce affatto, indipendentemente dalla sua efficacia di ratifica di atto già compiuto, una valida procura processuale. Essa è infatti indirizzata a persona non iscritta all'Albo degli avvocati e non può creare un rapporto di rappresentanza processuale, così come previsto dall'art. 64 CPC. Il documento in esame può assumere al più il carattere di delega interna, fors'anche valida agli occhi di chi l'ha conferita, ma certamente non per il giudice, tenuto soltanto a consultare l'Albo aggiornato degli avvocati.

Non potendosi nemmeno ammettere che __________ rivesta in seno alla società istante qualità di organo di fatto, ossia che egli partecipi in maniera determinante alla formazione della volontà sociale, deve ritenersi insanabilmente viziato l'atto processuale (l'istanza introduttiva di causa) da lui compiuto.

Nemmeno la costituzione all'udienza di discussione dell'istanza della parte stessa o di un suo patrocinatore debitamente legittimato (ma nel caso concreto sarebbe ancora da esaminare la validità della procura conferita per conto dell'istante dallo stesso __________i) può sanare la nullità dell'atto introduttivo di causa (Cocchi/Trezzini, ad art. 64 m. 3).

6.

Ne deve conseguire l'accoglimento dell'appello in seguito all'accertata carenza -rilevabile d'ufficio- di un presupposto processuale com'è la capacità di una parte e la legittimazione dei suoi rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC).

La riforma della sentenza impugnata comporta la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti irritualmente dall'istante, come prevede l'art. 142 cpv. 1 litt. a CPC, e conseguentemente di tutti quelli successivi, ivi compresa l'emanazione del querelato giudizio.

Il giudizio sulle spese segue la soccombenza dell'istante che, anche in questa sede, ha sostenuto la validità della sua rappresentanza processuale, così come messa in atto nel presente contenzioso.

Per i quali motivi

richiamati gli art. 148 e rel. CPC e la vigente TG

Dispositivo

dichiara e pronuncia

1.

L’appello 21 gennaio 2002 di __________ è accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza l'istanza di sfratto 2 gennaio 2002 e tutti i successivi atti processuali nella causa DI.2002.00001 della Pretura di Locarno-Città tra __________ e __________, ivi compreso il decreto 17 gennaio 2002, sono nulli.

2.

Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.-

b) spese fr. 50.-

T o t a l e fr. 450.-

già anticipate dall'appellante, sono a carico dell'appellata che rifonderà a controparte fr. 450.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 55 — letto nella versione del 1 marzo 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 39 e Art. 64 — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.