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Sfratto per mora del conduttore, impossibilità di differimento dello sfratto

12.2009.139 · Tribunale d’appello Ticino

Del 27 lug 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/12-2009-139/it/sfratto-per-mora-del-conduttore-impossibilita-di-differimento-dello-sfratto

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

12.2009.139

Sfratto per mora del conduttore, impossibilità di differimento dello sfratto

Rubrum

Incarto n.

Lugano

27 luglio 2009/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.78 (procedura di sfratto) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 8 giugno 2009 da

AO 1

rappr. da RA 1

contro

AP 1

con cui l’istante ha chiesto lo sfratto del convenuto dall’appartamento n. __________ di 2 ½ locali al primo piano di via __________ a __________;

domanda alla quale il convenuto si è opposto, chiedendo di poter restare fino al 31 dicembre 2009 nell’appartamento, e che il Pretore ha accolto con decreto 13 luglio 2009;

appellante la parte convenuta, che con atto del 16 luglio 2009 chiede la revoca del decreto di sfratto, affermando di aver pagato gli arretrati prima dell’udienza e spiegando di essere “nell’impossibilità di sgombrare l’immobile nei tempi previsti dal decreto”;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

Considerandi

in fatto e in diritto

che con contratto 2 giugno 2008 AO 1 ha dato in locazione a AP 1 l’appartamento n. __________ di 2 ½ locali al primo piano di via __________ a __________;

che il contratto, di durata indeterminata, con prima scadenza possibile di disdetta il 31 maggio 2009, prevedeva tra l’altro il versamento mensile di una pigione di fr. 875.- e di una quota parte mensile per le spese accessorie di fr. 125.- (doc. A);

che con lettera 17 febbraio 2009 l’amministratrice ha invitato il conduttore a versare il canone di locazione, l’acconto spese accessorie e il canone del posteggio in complessivi fr. 1'100.- (doc. C) entro 30 giorni, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento avrebbe rescisso il contratto anticipatamente ai sensi dell’art. 257d CO;

che, non essendo intervenuto alcun versamento nel termine assegnato, il 14 aprile 2009 l’amministratrice ha disdetto il contratto, avvalendosi del formulario ufficiale, per il 31 maggio 2009 (doc. D);

che con istanza dell’8 giugno 2009 il locatore ha chiesto lo sfratto del conduttore dall’ente locato, non riconsegnato alla scadenza del 31 maggio 2009;

che all’udienza di discussione la parte istante ha confermato la domanda di sfratto, alla quale si è opposto il convenuto, asserendo di aver versato gli arretrati scaduti prima dell’udienza e chiedendo di poter rimanere fino al 31 dicembre 2009;

che con il giudizio qui impugnato il Pretore, accertata l'esistenza del contratto di locazione, della relativa disdetta non contestata dal convenuto e della mancata riconsegna dei locali, ha decretato lo sfratto immediato del convenuto dall'appartamento da lui occupato, mettendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese di fr. 100.-;

che con atto 16 luglio 2009 il conduttore dichiara di interporre appello contro lo sfratto, il Pretore non avendo tenuto conto delle sue motivazioni e del fatto che egli aveva pagato gli arretrati prima dell’udienza, chiedendo in ogni caso di sospendere l’esecuzione dello sfratto per la sua impossibilità a sgomberare i locali nei termini indicati dal decreto impugnato;

che nella fattispecie l’appellante non contesta la regolarità della disdetta né di essere stato in mora con il pagamento del canone di locazione, e per sua ammissione ha versato gli arretrati solo prima dell’udienza in Pretura, ben oltre quindi il termine stabilito dall’amministratrice;

che in simili circostanze a giusta ragione il Pretore ha pronunciato lo sfratto, dopo aver constatato l’esistenza di una valida disdetta del contratto di locazione e la mancata riconsegna dell’ente locato a fine contratto;

che il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra legislazione e il termine per l'abbandono fissato dal giudice ha natura meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 9);

che, eventualmente, spetta all'autorità d'esecuzione dello sfratto la possibilità di concedere un termine di moratoria di breve durata sempre che ciò sia giustificato da elementari ragioni di umanità;

che il ricorso, del tutto infondato, deve così essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, con accollo al convenuto della tassa di giustizia e delle spese di questa sede (art. 148 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

che l’emanazione del giudizio di merito rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo;

che, ai fini dell'impugnabilità in sede federale della presente sentenza, il valore di causa è di fr. 13’200.- (canone di locazione fr. 875.-, + spese fr. 125.- + posteggio fr. 100.- x 12 mesi) ritenuto che il contratto di locazione, stipulato per tempo indeterminato, poteva essere disdetto al più presto per il 31 maggio 2010;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia

1.

L’appello 16 luglio 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 150.-

sono poste a carico dell’appellante . Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

- , ,

- , ,

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 257d — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 100, Art. 113, Art. 117 e Art. 119 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148 e Art. 313bis — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.