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SA priva di amministrazione e dell'ufficio di revisione - richiesta al giudice delle misure necessarie - termine per munirsi dei nuovi organi - inadempienza - scioglimento della società - appello tardivo

12.2011.67 · Tribunale d’appello Ticino

Del 13 apr 2011

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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12.2011.67

SA priva di amministrazione e dell'ufficio di revisione - richiesta al giudice delle misure necessarie - termine per munirsi dei nuovi organi - inadempienza - scioglimento della società - appello tardivo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

13 aprile 2011/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.167 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza 12 agosto 2010 dall’

CO 1

contro

RI 1 ora __________, __________

chiedente l’assunzione delle misure necessarie per ripristinare la situazione legale, ai sensi dell’art. 941a CO, la società convenuta essendo priva di amministrazione e di ufficio di revisione, domanda accolta dal Pretore con sentenza 7 ottobre 2010, con la quale ha sciolto la società anonima convenuta e ne ha ordinata la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

procedura nella quale è insorto con appello datato 5 aprile 2011

RA 1, __________ (__________)

il quale, qualificatosi come azionista e titolare della totalità delle azioni della società di cui è stato pronunciato lo scioglimento, afferma di essere venuto a conoscenza “in questi giorni” della sentenza e vi si oppone, sostenendo che la documentazione aziendale in sue mani smentisce le motivazioni del Pretore;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

Considerandi

che con istanza 12 agosto 2010 AO 1 si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione della società __________, __________, priva del consiglio di amministrazione e dell’ufficio di revisione e senza recapito statutario dal 26 febbraio 2010;

che il Pretore con ordinanza 17 agosto 2010 ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, vale a dire nominare un amministratore unico e l’ufficio di revisione e comunicare il recapito della sede statutaria, con l’avvertenza che la decorrenza infruttuosa di tale termine avrebbe comportato l’emanazione della sentenza senza altre formalità;

che l’ordinanza è stata pubblicata sul Foglio ufficiale del Canton Ticino __________/2010 del __________;

che il Pretore, accertato il mancato ripristino della situazione legale nel termine impartito, con decisione 7 ottobre 2010 ha dichiarato lo scioglimento della società, ordinandone la liquidazione in via di fallimento;

che la sentenza è stata notificata nella forma degli assenti sul Foglio ufficiale __________/2010 del __________, la società non avendo più un recapito legale alla sede statutaria;

che contro tale sentenza era proponibile l’appello nel termine di dieci giorni dalla sua notificazione;

che con l’appello 5 aprile 2011 RA 1, qualificatosi come azionista della società, si oppone allo scioglimento della medesima deciso dal Pretore, affermando di essere venuto a conoscenza solo “in questi giorni” della sentenza e di avere in suo possesso la documentazione aziendale che smentisce le motivazioni pretorili;

che l’atto 5 aprile 2011 non è stato intimato all’Ufficio del registro di commercio;

che alla presente procedura è ancora applicabile il Codice di procedura civile ticinese, la sentenza impugnata essendo stata notificata il 12 ottobre 2010;

che in mancanza di recapito legale della sede statutaria, a ragione l’Ufficio del registro di commercio prima e il Pretore poi, hanno notificato le diffide e gli atti giudiziari nella forma degli assenti prevista dall’art. 123 CPC-TI, con la conseguenza che quale giorno della notificazione della sentenza vale il 12 ottobre 2010;

che l’atto 5 aprile 2011, presentato oltre cinque mesi dopo, risulta pertanto irrimediabilmente tardivo, di modo che non è possibile esaminarlo nel merito;

che l’appello, manifestamente improponibile, può essere evaso senza ulteriori formalità ai sensi dell’art. 313bis CPC-TI;

che il valore litigioso ammonta a fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale della società in questione (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 16 ad art. 5; Rep. 1985 p. 31);

che la tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante, ritenuto che non si assegnano ripetibili all’Ufficio del registro di commercio, al quale l’appello non è stato intimato;

che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene nondimeno conto del fatto che l’appellante ha agito personalmente e che non ha cognizioni giuridiche;

Per i quali motivi,

decide:

1.

L’appello 5 aprile 2011 di RA 1 è respinto.

2.

Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Notificazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 941a — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 100, Art. 113, Art. 117 e Art. 119 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.