14.1997.106
14.1997.106
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.106
Data decisione, Autorità: 07.12.1999, CEF
Incarto n.
14.1997.00106
Lugano
7 dicembre 1999 FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 marzo 1997 da
__________
contro
__________
rappr. dall'avv. dott. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 21 febbraio 1997 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 22 agosto 1997 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 120'240.-- oltre interessi al 5% dal 20.10.1995.
2. La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da Impresa di costruzioni __________ che con atto 2 settembre 1997 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
- che con PE n. __________ del 21 febbraio 1997 dell'UE di Lugano lo __________ ha escusso Impresa di __________ per l'incasso di fr. 240'240.-- oltre interessi.
L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore;
- che con sentenza 22 agosto 1997 il Pretore ha accolto l'istanza, rigettando parzialmente l'opposizione; contro la sentenza si è aggravata l'escussa con appello 2 settembre 1997;
- che il 28 novembre 1997 a Impresa di __________ è stato concesso un periodo di moratoria concordataria di sei mesi, poi prorogato di altre sei mesi;
- che il 21 dicembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano ha omologato il concordato con abbandono dell'attivo proposto ai propri creditori dalla __________
- che, contro la sentenza di omologazione, non è stato interposto ricorso ex art. 307 LEF e art. 18 cpv. 2 LALEF;
- che, a norma dell'art. 311 LEF, "l'omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecuzioni promosse prima della moratoria ad eccezione di quelle in via di realizzazione di pegno";
- che l'esecuzione posta alla base della presente vertenza deve essere considerata estinta e che quindi la procedura è divenuta priva di oggetto;
- che l'appello 2 settembre 1997 di Impresa di __________ va di conseguenza stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto; la tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non si assegnano indennità (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 311 LEF
pronuncia 1. L'appello 2 settembre 1997 di __________, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 07.08.2026
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