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14.1998.146

Tribunale d’appello Ticino

Del 28 mag 2003

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Consultato il 10 set 2026

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14.1998.146

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 28.05.2003, CEF

Incarto n.

14.1998.146

Lugano

28 maggio

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 novembre 1998 da

__________

patr. dall’avv. __________

contro

__________

patr. dall’avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 13/15 ottobre 1998 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26 novembre 1998 ha così deciso:

“1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia in fr. 270.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di indennità.”

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente che con atto 10 dicembre 1998 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

rilevato che con osservazioni 8 gennaio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che con decreto 24 settembre 1999 la Pretura del Distretto di Lugano

ha pronunciato il fallimento della __________;

ritenuto che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro la fallita

cessano di diritto durante la procedura di fallimento;

preso atto che la procedura di fallimento è stata nel frattempo chiusa e che la

__________ è stata cancellata d'ufficio dal Registro di commercio il 7 marzo 2003;

considerato come la procedura d'appello sia così divenuta priva d'oggetto, per cui

va stralciata dai ruoli;

ritenuto che malgrado la soccombenza, essendo __________ stata cancellata

dal Registro di commercio il 7 marzo 2003, la stessa non può più essere condannata al pagamento della tassa di giustizia e alla rifusione di ripetibili a controparte

pronuncia:

1. L'appello 10 dicembre 1998 __________ è stralciato dai ruoli.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, resta a carica di chi l’ha anticipata. A __________ saranno retrocessi fr. 350.--versati in eccedenza. Non si assegnano indennità.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione

5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 206 — letto nella versione del 1 aprile 2003; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.