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14.2002.00079

Tribunale d’appello Ticino

Del 16 ago 2002

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Consultato il 10 set 2026

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14.2002.00079

14.2002.00079

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2002.00079

Data decisione, Autorità: 16.08.2002, CEF

Incarto n.

14.2002.00079

Istanza di revisione

Lugano

16 settembre

CJ/fc/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla domanda di revisione 31 agosto 2002 di

__________

riferita alla sentenza 30 luglio 2002 (inc. 14.2002.38) di questa Camera emanata nell’ambito dell’appello 27 aprile 2002 interposto da

__________

contro la sentenza 19 aprile 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5;

ritenuto che secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 5 febbraio 1999 [14.1998.85], citata in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 6 ad art. 340) è inammissibile una richiesta di revisione nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, il silenzio del nuovo art. 22 LALEF – che limita le possibilità d’impugnazione agli istituti dell’appello e del ricorso per cassazione – non potendo essere che qualificato, visto il principio di celerità che caratterizza questo tipo di procedura;

considerato che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e non si assegnano indennità, non essendo state chieste osservazioni alla controparte in applicazione dell’art. 313bis CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF);

richiamato l’art. 22 LALEF;

pronuncia

1. La domanda di revisione 31 agosto 2002 di ________, Lugano, è irricevibile.

2. Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a: - __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 313bis — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.