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Stralcio per versamento tardivo dell'anticipo e nuova pronuncia del fallimento.

14.2007.31 · Tribunale d’appello Ticino

Del 24 mag 2007

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Consultato il 10 set 2026

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  3. Tribunale d’appello Ticino
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14.2007.31

Stralcio per versamento tardivo dell'anticipo e nuova pronuncia del fallimento.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2007.31

Data decisione, Autorità: 24.05.2007, CEF

Titolo:

Stralcio per versamento tardivo dell'anticipo e nuova pronuncia del fallimento.

TASSA

art. 312 CPC-TI art. 25 LALEF art. 12 LTG

Incarto n.

14.2007.31

Lugano

24 maggio

EC/sc/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina

visto l'appello 5 aprile 2007 presentato da

AP 1

contro

la decisione 28 marzo 2007 del Pretore del Distretto __________ nella procedura fallimentare promossa contro l’appellante da

AO 1

richiamata la diffida del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 4 maggio 2007 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 120.00 a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato sarebbe stato stralciato dai ruoli;

considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 15 maggio 2007 e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo,

ritenuto che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento va nuovamente pronunciato;

richiamati gli art. 12 LTG, 312 CPC, 25 LALEF, 48 e 49 OTLEF,

decreta 1. L'appello 5 aprile 2007 di AP 1, __________, avverso la decisione 28 marzo 2007 del Pretore del Distretto ____________________ __________, è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.

1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da

mercoledì 30 maggio 2007 alle ore 10.00.

2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 120.-- sono poste a carico dell'appellante.

3. Intimazione a:

-

-

- Ufficio __________;

- Ufficio __________;

- Ufficio dei registri di __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto __________.

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 49 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.