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Fallimento. Pagamento quale pseudonovum

14.2012.124 · Tribunale d’appello Ticino

Del 4 set 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/14-2012-124/it/fallimento-pagamento-quale-pseudonovum

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2012.124

Fallimento. Pagamento quale pseudonovum

Rubrum

Incarto n.

Lugano

4 settembre 2012

B/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 9 luglio 2012 da

CO 1

contro

RE 1

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ con sentenza 9 agosto 2012 (SO.2012.471) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo dal giorno giovedì 9 agosto 2012 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

13 agosto 2012 ne postula l’annullamento;

rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con decreto presidenziale 14 agosto 2012 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

Fatti

In fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'327.50 oltre interessi e spese.

B.

All’udienza di discussione dell’8 agosto 2012 nessuno è comparso.

C.

Con decisione 9 agosto 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 9 agosto 2012 alle ore 14.00.

D.

Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo l’estratto di un pagamento di fr. 1'473.50 avvenuto tramite bonifico bancario elettronico il 6 agosto 2012 a favore dell’istante e una conferma di quest’ultima relativa all’avvenuto versamento (doc. C e D).

Considerandi

In diritto.

1.Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso il 1° gennaio 2012 ed applicabile alla fattispecie. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2.Il reclamante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio esso ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

3.Il reclamo va pertanto accolto.

La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure caricate al reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non essendole stato intimato il reclamo per osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto.

“1. La dichiarazione di fallimento 9 agosto 2012 pronunciata dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, inc. SO.2012.__________ nei confronti di RE 1 è annullata.

2.

La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3.

Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

III. Notificazione:

- RE 1, __________;

- CO 1, ____________________- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 aprile 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 174 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 48 e Art. 61 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.