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Fallimento. Pagamento solo parziale del credito dell'istante dopo la pronuncia

14.2013.211 · Tribunale d’appello Ticino

Del 20 gen 2014

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

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14.2013.211

Fallimento. Pagamento solo parziale del credito dell'istante dopo la pronuncia

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 gennaio 2014

B/ww/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza dell’8 ottobre 2013 da

CO 1

rappr. da RA 1

contro

RE 1

istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Riviera con sentenza del 7 novembre 2013 (inc. n. SO.2013.225) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, _____, a far tempo

dal giorno di lunedì 11 novembre 2013 alle ore 10.00.

2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

del 20 novembre 2013 ne postula l’annullamento;

rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte;

premesso che con disposizione ordinatoria presidenziale del 26 novembre 2013 al reclamo

è stato concesso effetto sospensivo parziale;

Considerandi

che nell’ambito dell’esecuzione n. _____ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'069.05;

che all’udienza di discussione del 6 novembre 2013 nessuno è comparso;

che con decisione del 7 novembre 2013 il Pretore del Distretto di Riviera ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 11 novembre 2013 alle ore 10.00;

che con il reclamo RE 1 asserisce di avere provveduto il 20 agosto 2013 a pagare un primo acconto di fr. 3'000.--, per cui l’importo ancora scoperto ammonta a fr. 10'069.05 tutto incluso e di essere intenzionata a pagare tutti i suoi debiti entro breve;

che la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

- il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

- l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria

superiore a disposizione del creditore;

- che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento;

che con il reclamo RE 1 non ha provato per mezzo di documenti di avere nel frattempo estinto integralmente il suo debito nei confronti dell’istante, compresi gli interessi e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né ha depositato l’importo ancora dovuto presso questa autorità a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF) per cui, non risultando ossequiato nessuno dei predetti presupposti, il fallimento di cui trattasi non può essere annullato;

che il reclamo va pertanto respinto;

che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato;

che la tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC) e alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, Cresciano, a far tempo da

martedì 21 gennaio 2014 alle ore 10.00.

2.

La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

3.

Notificazione a:

- Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 174 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 48 e Art. 61 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.