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Rigetto provvisorio dellopposizione. Iscrizione in una scuola di estetica. Esigibilità immediata dell'intera tassa d’iscrizione e della retta annuale in mancanza di pattuizione particolare alla voce "rate mensili di CHF (da concordare)"

14.2014.87 · Tribunale d’appello Ticino

Del 1 mag 2014

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Consultato il 10 set 2026

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14.2014.87

Rigetto provvisorio dellopposizione. Iscrizione in una scuola di estetica. Esigibilità immediata dell'intera tassa d’iscrizione e della retta annuale in mancanza di pattuizione particolare alla voce "rate mensili di CHF (da concordare)"

Rubrum

Incarto n.

Lugano

1 maggio 2014

B/ww/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 23 aprile 2014 da

RE 1

patrocinata dall’ PA 1

contro la decisione emanata l’11 aprile 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza del 4 febbraio 2014 nei suoi confronti da

CO 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 16/20 gennaio 2014 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 7'200.-- oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza

dell’11 aprile 2014 (inc. n. SO.2014.745) ha così deciso:

“1. L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è accolta e di conseguenza

l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in

via provvisoria.

2. L’istanza si assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio 7 aprile 2014 non è ammessa.

3. La tassa di giustizia in fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico

della parte convenuta:”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 23 aprile 2014

postula la reiezione dell’istanza;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ del 16/20 gennaio 2014 dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'200.--oltre interessi al 5% dal 24 luglio 2013, indicando quale titolo di credito: “Si è iscritta all’anno scolastico diurno di estetica e non ha mai versato nessun acconto”;

che interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore;

che l’istante fonda la sua pretesa sul formulario di iscrizione alla scuola di estetica così come sul regolamento della scuola, entrambi sottoscritti il 24 luglio 2013 dalla convenuta (doc. B e D), con cui quest’ultima si è impegnata a pagare una tassa d’iscrizione di fr. 600.-- e una retta annuale di fr. 6'600.--, complessivamente fr. 7'200.--;

che all’udienza di discussione RE 1 ha sostenuto che il regolamento della scuola non costituiva un riconoscimento di debito non menzionando alcun importo, mentre il formulario di iscrizione non rappresentava un impegno di pagamento incondizionato, poiché prevedeva che il pagamento sarebbe dovuto avvenire mediante rate mensili da concordare, che dovevano essere regolate separatamente, il che non è avvenuto;

che con decisione dell’11 aprile 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF, atteso che l’esigibilità del credito era stata esaustivamente regolata al punto 1 del regolamento della scuola, in cui era stato precisato che la quota di iscrizione andava versata all’atto dell’iscrizione, e pertanto il 24 luglio 2013 e quella di frequenza il primo giorno del corso, nella fattispecie il 17 settembre 2013 (doc. D punto 1);

che, ha proseguito il primo giudice, era previsto anche il pagamento rateale, ma che in mancanza di accordo su tale punto – ovvero non essendo state concordate le rate – doveva valere la normativa generale contenuta nel punto 1 del regolamento, debitamente sottoscritto dall’escussa e quindi da quest’ultima accettata senza alcuna riserva;

che in sede pretorile la domanda di gratuito patrocinio formulata dalla convenuta non è stata ammessa, essendo stato ritenuto che la posizione della convenuta era già apparsa di primo acchito priva di possibilità di successo;

che con il presente reclamo la convenuta sostiene che il formulario di iscrizione alla scuola di estetica in esame non rappresenta un impegno di pagamento incondizionato poiché le modalità e i termini di pagamento prevedevano una separata pattuizione, che diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, non trova riscontro agli atti;

che secondo la reclamante in assenza di accordi in merito alle rate, non può valere la normativa generale di cui al punto 1 del regolamento e che essendo l’esigibilità della pretesa stata subordinata ad una precisa condizione, spettava alla creditrice provare che tale presupposto si è realizzato, il che non è avvenuto;

che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto, che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 136 III 627 consid. 2 pag. 629; 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);

che con la sottoscrizione del formulario di iscrizione alla scuola di estetica la convenuta si è obbligata a versare all’istante quale tassa d’iscrizione fr. 600.-- e quale retta annuale fr. 6'600.--;

che, con la firma del regolamento, la reclamante si è impegnata a corrispondere le citate tasse di fr. 600.-- all’atto dell’iscrizione, ossia il 23 luglio 2013 rispettivamente di fr. 6'600.-- il primo giorno del corso, ossia il 17 settembre 2013 (doc. D punto 1);

che dagli atti non risulta che questi obblighi di pagamento siano stati sottoposti a qualsivoglia condizione;

che pertanto, nonostante l’indicazione apposta sul predetto formulario di iscrizione “rate mensili di CHF (da concordare)”, non risultando che tra le parti sia stata concretizzata una deroga a quanto previsto al predetto punto 1 del regolamento in merito al pagamento delle tasse scolastiche rispettivamente che siano intercorsi concreti accordi in merito ad un pagamento rateale, va ritenuto che la convenuta si è assunta l’obbligo di pagamento nei confronti dell’istante senza riserva alcuna;

che ne consegue, che la tassa d’iscrizione e la retta annuale sono state in prima sede giustamente ritenute esigibili, per cui l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è stata correttamente accolta;

che ne consegue la reiezione del reclamo, per cui non occorre decidere in merito alla richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a controparte (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC);

che RE 1 ha chiesto l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio sia in prima sede che in sede di reclamo;

che secondo l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo;

che, come ritenuto ai precedenti considerandi, nella fattispecie l’esito della procedura appariva già di primo acchito privo di possibilità di successo, per cui il Pretore, correttamente, non ha ammesso l’istanza di gratuito patrocinio, il che vale pure in questa sede;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto.

2.

L’istanza di gratuito patrocinio è respinta.

3.

La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico della reclamante.

4.

Notificazione a:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr. 7'200.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 74 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 80, Art. 81, Art. 82, Art. 83 e Art. 84 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 117, Art. 319 e Art. 320 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 48 e Art. 61 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.