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Fallimento. Pagamento del credito dell’istante prima della pronuncia del fallimento

14.2019.43 · Tribunale d’appello Ticino

Del 3 apr 2019

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Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2019.43

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante prima della pronuncia del fallimento

Rubrum

Incarto n.

Lugano

3 aprile 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 13 dicembre 2018 dalla

CO 1

contro

RE 1

(titolare della ditta individuale __________, __________)

giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 febbraio 2019 dal Pretore;

Fatti

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 13 dicembre 2018 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'036.30 più interessi e spese.

B.

All’udienza di discussione del 26 febbraio 2019 nessuno è comparso.

C.

Statuendo con decisione del 27 febbraio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 27 febbraio 2019 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D.

Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 febbraio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 febbraio 2019 contro la sentenza notificata formalmente a RE 1 il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto dal sistema informatico dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio del 27 febbraio 2019 attestante che l’esecuzione promossa dall’istante è stata saldata già l’8 gennaio 2019, prima della pronuncia del fallimento. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo (l’8 gennaio 2019) ha reso necessario l’avvio (il 13 dicembre 2018) della procedura giudiziaria (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1.

La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 febbraio 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.

2.

La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3.

Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1 La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 60.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 74 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 48, Art. 107, Art. 251, Art. 319 e Art. 321 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 174 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 52 e Art. 61 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.