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Fallimento. Contestazione della pretesa dell’istante

14.2021.27 · Tribunale d’appello Ticino

Del 4 mar 2021

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Consultato il 10 set 2026

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  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2021.27

Fallimento. Contestazione della pretesa dell’istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

4 marzo 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 23 ottobre 2020 dalla

CO 1 IT-

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1

(rappresentata dall’amministratore unico RA 1,

giudicando sul reclamo del 23 febbraio 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2021 dal Pretore;

Fatti

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 23 ottobre 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 239'672.09 oltre a interessi e spese.

B.

All’udienza di discussione del 3 febbraio 2021 è comparsa la sola istante, che ha confermato la propria domanda.

C.

Statuendo con decisione del 17 febbraio 2021 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D.

Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 febbraio 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 28 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 1° marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 23 febbraio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

Ove il creditore abbia prodotto – come nel caso in esame – il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento (art. 166 cpv. 1 LEF), il giudice deve dichiarare il fallimento (art. 171 LEF), salvo che sussista uno dei motivi di reiezione della domanda di fallimento enumerati all’art. 172 LEF (annullamento della comminatoria di fallimento, opposizione tardiva oppure estinzione del credito o dilazione del pagamento) o un motivo di differimento del fallimento giusta gli art. 173 o 173a LEF. Qualora sia stato decretato, il fallimento può poi essere annullato mediante reclamo se il convenuto dimostra l’esistenza di uno dei motivi di reiezione o di differimento appena menzionati, anche se è fondato su un fatto nuo­vo verificatosi prima della pronuncia del fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF). Se i fatti nuovi sono invece posteriori alla pronuncia, il convenuto può ottenere l’annullamento del fallimento solo se prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposi-zione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3), e rende verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF).

Nel caso in esame la reclamante non invoca alcun motivo di reiezione della domanda di fallimento o di differimento del fallimento. Si limita a contestare di aver ordinato o ricevuto merce dall’istante, pretende che la firma sul contratto di fornitura è falsa e afferma di non lavorare e di non aver mai lavorato. Si ritiene vittima di una truffa. Non sono motivi che secondo la legge (o meglio l’art. 174 LEF) giustificano l’annullamento del fallimento. Andavano semmai fatti valere nella procedura di rigetto dell’opposizione e se lo sono stati senza successo non è più possibile discutere nuovamente la pretesa dell’istante in sede di fallimento. Il reclamo è pertanto irricevibile.

3.

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.

3.

Notificazione a:

– , ;

– ;

– Ufficio d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 74 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 48, Art. 106, Art. 142, Art. 251, Art. 319 e Art. 321 — letto nella versione del 1 gennaio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 31, Art. 166, Art. 171, Art. 172 e Art. 174 — letto nella versione del 20 ottobre 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 52 e Art. 61 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.