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Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclami tardivi

14.2022.42 · Tribunale d’appello Ticino

Del 30 set 2022

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2022.42

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclami tardivi

Rubrum

Incarti n.

14.2022.43

Lugano

30 settembre 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2022.70 e SO.2022.73 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse con istanze 31 gennaio 2022 dalla

Cassa cantonale d’assicurazione contro la disoccupazione,

Bellinzona

contro

RE 1

CO 2,

giudicando sui reclami del 7 aprile 2022 presentati da RE 1 e CO 2 contro le decisioni emesse il 18 marzo 2022 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi rispettivamente il 7 e 17 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la Cassa cantonale d’assicurazione contro la disoccupazio­ne (in seguito: “Cassa”) ha escusso i coniugi CO 2 e RE 1 per l’incasso da ognuno di fr. 9'657.45, indicando quale causa del credito l’“Indennità per insolvenza Art. 51 ss LADI (per Bar Ristorante __________, __________ – Come da conteggio del 26 aprile 2021” e ciascun coniuge come il condebitore solidale del­l’altro;

che statuendo con due decisioni separate del 18 marzo 2022 sulle istanze presentate dalla Cassa il 31 gennaio 2022, il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord le ha accolte entrambe e rigettato in via definitiva le rispettive opposizioni interposte dai convenuti, ponendo a carico di ciascun di loro le spese processuali di fr. 330.– senz’assegnare indennità;

che RE 1 e CO 2 sono insorti al Tribunale di appello con un reclamo del 29 marzo 2022 nell’“inc. SO.2022.73”;

che il 1° aprile 2022, il presidente della Camera ha comunicato ai ricorrenti di non poter trattare i loro reclami siccome non avevano prodotto la sentenza impugnata e ha segnalato loro che avrebbe potuto prenderli in considerazione solo se li avessero ripresentati nelle forme ed entro il termine stabliti dalla legge e ricordati nella risposta;

che il 7 aprile 2022, RE 1 e CO 2 hanno ripresentato i reclami, limitandosi ad allegare la documentazione già prodotta in prima sede, che secondo loro dimostra il pagamen­to dei fr. 9'657.45 posti in esecuzione;

che le due cause sono state congiunte mediante ordinanza del 24 agosto 2022;

che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­posizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che la notifica è avvenuta in concreto il 21 marzo 2022 sia a RE 1 sia a CO 2 (tracciamento delle raccomandate n. 98.__________ e 98.__________), sicché il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 31 marzo;

che inoltrati brevi manu solo il 7 aprile 2022, i reclami sono tardivi;

che gli atti inoltrati il 29 marzo 2022 erano formalmente irricevibili, come già segnalato con la riposta del 1° aprile 2022;

che le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'657.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è irricevibile.

Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

2.

Il reclamo di CO 2 è irricevibile.

Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113 e Art. 116 — letto nella versione del 1 luglio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 51 — letto nella versione del 1 gennaio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2025, 27 settembre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 48, Art. 106, Art. 251, Art. 319 e Art. 321 — letto nella versione del 1 luglio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 48 e Art. 61 — letto nella versione del 1 gennaio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2026.