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15.1996.00109

Tribunale d’appello Ticino

Del 16 set 1996

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Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 16.09.1996, CEF

Incarto n.

15.96.00109

Lugano

16 settembre 1996/gb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 4/5 luglio 1996 di

__________

Contro

l’operato del liquidatore __________ nella liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo omologato a favore del __________

in materia di graduatoria in liquidazione concordataria;

viste le osservazioni 8 luglio 1996 del liquidatore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che nella graduatoria ex art. 316g LEF il liquidatore non ha riconosciuto la pretesa di Fr. 6'802.70 vantata da __________ __________ per i motivi indicati - in termini proceduralmente corretti - a p.3 sub A (doc. B);

che la reclamante insiste perché sia modificata la graduatoria nel senso che lo sconto del 10% a suo tempo concesso al __________ non può più essergli riconosciuto, atteso che "erano già da tempo decadute le condizioni essenziali che permettevano a __________ di tollerare lo sconto nella misura del 10% sulle fatture intestate al __________ " (cfr. reclamo, p.3 con rif. all'art. 81 CO);

che la reclamante ha impugnato la graduatoria chiedendone "l'annullamento o la modifica relativamente al riconoscimento della somma di Fr. 6'802.70 dovuta a __________ e risultante dalla decurtazione operata sulle fatture dalla stessa emesse" (cfr. reclamo, p.3);

che alla graduatoria ex art. 316g LEF sono applicabili mutatis mutandis le norme sul fallimento (DTF 115 III 145, 113 III 150, 110 III 105, 107 III 106 e 105 III 31; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §55 n.15-16);

che la graduatoria può essere impugnata per ragioni di forma in via di reclamo ex art. 17 LEF (DTF 119 III 84-85 cons.2a; Amonn, op. cit., §46 n.37; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.337-338) e per motivi di merito con l'azione di contestazione della graduatoria fondata sull'art. 250 LEF (DTF 119 III 85 cons.2b; 115 III 145 cons.1, 106 III 26 cons.2, 105 III 31 cons.3 e 103 III 14 cons.1; Amonn, op. cit., §46 n.40; Gilliéron, op. cit., p.338);

che la pretesa creditoria della reclamante è in tutta evidenza questione di merito;

che pertanto non è data la via del reclamo;

che il gravame è di conseguenza irricevibile;

che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 17, 250, 316a ss. e 316g LEF,

pronuncia

1. Il reclamo 4/5 luglio 1996 __________, è irricevibile.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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