Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

15.1997.146

Tribunale d’appello Ticino

Del 15 set 1997

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/15-1997-146/it/15-1997-146

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.1997.146

15.1997.146

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.146

Data decisione, Autorità: 15.09.1997, CEF

Incarto n.

15.97.00146

Lugano

15 settembre 1997

/FC/kc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 1 settembre 1997 di

__________

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano

nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa da

__________

contro

__________

in materia di insinuazione di credito non implicante onere fondiario;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa dal __________, contro __________ con provvedimento 11 agosto 1997 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha fissato il termine del 9 settembre 1997 per "le insinuazioni di oneri fondiari (servitù, diritti reali e crediti ipotecari)";

che il 25 agosto 1997 __________ ha insinuato quattro crediti di fr. 25'000.-- oltre accessori (mutuo), fr. 10'000.-- (risarcimento danni), fr. 3'000.-- (spese avvocati) e fr. 27'500.-- oltre accessori (stipendi);

che con provvedimento 27 agosto 1997 l'UE di Lugano ha escluso ex art. 36 cpv.1 ORF le pretese insinuate da __________ siccome non implicanti oneri reali per il fondo oggetto di realizzazione immobiliare;

che con ricorso 1 settembre 1997 __________ si limita alla dichiarazione di ricorso con contestuale richiesta di "un termine di sessanta giorni per la motivazione e completazione del ricorso";

che con osservazioni 2 settembre 1997 l'UE di Lugano evidenzia, con produzione dell'estratto del Registro fondiario provvisorio (Registro "Pegni e Pignoramenti immobiliari"), che sono iscritti solo oneri del creditore procedente;

che il ricorso non è motivato;

che l'esigenza di motivazione è disciplinata dall'art. 7 cpv.3 lett.b LPR nel senso che l'atto di reclamo deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione;

che non soddisfa le esigenze di motivazione, ad esempio, il ricorrente che si limita ad opporsi alla realizzazione immobiliare senza indicare altro (cfr. CEF 20 aprile 1994 in re O. L. c. __________);

che, benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all'oggetto della decisione e alla ratio decidendi (cfr. André Grisel, Traité de droit admini-stratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p.915; Fritz Gygi, Bundesverwal-tungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, p.197);

che un termine perentorio ex art. 7 cpv.5 LPR per completare un atto insufficientemente motivato nel senso dell'art. 7 cpv.3 lett.b LPR può essere fissato solo se la motivazione sia poco chiara, ossia suscettibile di più interpretazioni, ma non può servire a completare una motivazione il cui contenuto è insufficiente (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT 1996 I, p. 287, n. 3.1.7);

che scopo della completazione, ammessa per diritto processuale cantonale, può solo essere la precisazione di quanto espresso in termini confusi ed equivoci ma non l'inserimento di una nuova motivazione, avuto riguardo alla natura perentoria del termine di ricorso fissato dal diritto federale (art. 17 cpv.2 LEF), riservata l'istanza di restituzione del termine ex art. 33 cpv.4 LEF sottesa al gravame;

che nel diritto previgente non vi era una disposizione specifica sulla restituzione dei termini;

che siffatto istituto è irrinunciabile nel diritto processuale moderno e viene a colmare una lacuna nella protezione giuridica dei soggetti di diritto (cfr. Messaggio sulla revisione della LEF, in: FF 1991 III 34);

che le condizioni soggettive della restituzione dei termini ex art. 33 cpv.4 primo periodo LEF corrispondono in sostanza a quelle previste dagli art. 35 cpv.1 OG e 24 cpv.1 PA (cfr. Messaggio sulla revisione della LEF, in: FF 1991 III 34);

che l'istanza di concessione di un termine di sessanta giorni non è motivata così come imposto dall'art. 33 cpv.4 secondo periodo prima proposizione LEF;

che la motivazione è presupposto irrinunciabile, avuto riguardo al principio di celerità che informa il diritto esecutivo e per evitare che l'istituto della restituzione dei termini sia usato a fini dilatori;

che l'istituto della restituzione ex art. 33 cpv.4 LEF è norma di eccezione che esige rigore e di conseguenza impone un'applicazione restrittiva;

che l'omessa motivazione dell'istanza di restituzione dei termini determina la carenza del presupposto soggettivo dell'assenza di colpa;

che l'istanza di restituzione dei termini, sottesa al ricorso, deve di conseguenza essere respinta;

che il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile ex art. 7 cpv.3 lett.b LPR per carenza di motivazione del gravame e non ricorrendo i presupposti per la restituzione del termine;

che nel merito il ricorso sarebbe comunque stato respinto d'acchito per il pertinente richiamo dell'Ufficio esecuzione di Lugano all'art. 36 cpv.1 ORF, secondo cui sono escluse dall'elenco oneri le pretese che non implicano oneri reali per il fondo oggetto di realizzazione forzata immobiliare;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 7 cpv.3 lett.b LPR, 33 cpv.4 LEF e 36 cpv.1 ORF,

pronuncia: 1. Il ricorso 1 settembre 1997 di __________, è irricevibile.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione:

– __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 19 e Art. 33 — letto nella versione del 1 gennaio 1997; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 24 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2007, 1 aprile 2007, 1 maggio 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Ordinanza sul registro fondiario, Art. 36 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2004, 1 luglio 2004, 1 aprile 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2017, 1 febbraio 2018, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.