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15.1998.70

Tribunale d’appello Ticino

Del 29 mag 1998

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Consultato il 10 set 2026

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15.1998.70

15.1998.70

Rubrum

Incarto n.
15.98.00070

Lugano

29 maggio 1998 /FA/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 aprile 1998 di

rappr. dall'avv. __________

contro

l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro la comminatorio di fallimento 31 gennaio 1997 nell'esecuzione n. __________ promossa da

patr. dall'avv. __________

nei confronti del ricorrente

esaminati atti e documenti;

Fatti

in fatto: A. In data 31 gennaio 1997 l'UEF di Mendrisio ha emesso una comminatoria di fallimento nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ fondazione collettiva 2° pilastro nei confronti di __________, a cui è stata notificata il 10 febbraio 1997.

B.

Sulla base della citata comminatoria e dell'istanza di fallimento 10 marzo 1997 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio Sud ha pronunciato, in data 2 aprile 1998, il fallimento di __________

C.

Con ricorso 9 aprile 1998 __________ postula l'accertamento di nullità della comminatoria di fallimento e l'annullamento della dichiarazione di fallimento. Egli riunisce nello stesso atto due gravami che competono alla CEF, uno quale autorità di vigilanza, l'altro quale seconda istanza giudiziaria.

Per quel che riguarda la questione sottoposta all'autorità di vigilanza __________ sostiene che l'esecuzione in esame, promossa da un istituto di previdenza riconosciuto, concerne contributi LPP fondati sul diritto pubblico. Sarebbe quindi applicabile l'art. 43 n. 1 LEF che esclude l'esecuzione in via di fallimento. Ne conseguirebbe la nullità della comminatoria di fallimento.

Considerandi

in diritto: 1. A norma dell'art. 8 cpv. 1 LPR il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento. In concreto la comminatoria di fallimento precede di più di due mesi il ricorso in esame, che si manifesta ampiamente tardivo. A norma dell'art. 22 cpv. 1 LEF l'autorità di vigilanza deve però constatare d'ufficio la nullità di un atto. E' motivo di nullità la continuazione di un'esecuzione in via di fallimento invece che di pignoramento (cfr. DTF 120 III 106).

2.

L'autorità di vigilanza può dichiarare irricevibile un ricorso senza atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (art. 9 cpv. 2 LPR). In casu si giustifica una decisione senza istruttoria ritenuto che il ricorso deve essere considerato infondato per i motivi che seguono.

3.

L'applicabilità dell'art. 43 n. 1 LEF presuppone che siano dati cumulativamente due requisiti: il credito in esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico e il creditore deve essere un soggetto di diritto pubblico (cfr. DTF 115 III 90 e DTF 118 III 13).

In concreto il credito vantato dall'escutente si fonda sicuramente sul diritto pubblico. __________ è però una fondazione di diritto privato, questo fatto rende chiaramente inapplicabile l'art. 43 LEF. La comminatoria di fallimento non è quindi nulla bensì del tutto corretta. Il ricorso va respinto.

Richiamati gli art. 17, 22 e 43 LEF e 9 LPR

pronuncia: 1. Il ricorso 9 aprile 1998 di __________, tendente ad ottenere l'accertamento di nullità della comminatoria di fallimento 31 gennaio 1997 nell'esecuzione n. __________ è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 19, Art. 22 e Art. 43 — letto nella versione del 1 gennaio 1997; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.