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15.1999.205

Tribunale d’appello Ticino

Del 25 mag 2000

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Consultato il 10 set 2026

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15.1999.205

15.1999.205

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1999.205

Data decisione, Autorità: 25.05.2000, CEF

Incarto n.

15.1999.00205

Lugano

25 maggio 2000 /FA/fc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente

Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 17 novembre 1999 di

__________

contro

l’operato dell’UE di Lugano, e meglio il verbale di pignoramento 8 ottobre 1999, spedito il 9 novembre 1999, nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________, promosse da diversi creditori nei confronti di

__________

ritenuto che il pignoramento impugnato sarebbe iniziato solo il 1° maggio 2000, vista l’esistenza di gruppi di esecuzione precedenti;

preso atto che l'UE di Lugano, visto che la situazione del debitore era nel frattempo cambiata, ha intimato il 7 aprile 2000 un nuovo verbale di pignoramento, indicando che “il presente verbale annulla e sostituisce il precedente causa cambiamento di lavoro”;

atteso che contro il nuovo provvedimento non è stato interposto ricorso;

ritenuto che pertanto il presente gravame va stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto;

Richiamati per le spese l'art. 61 cpv. 2 lett. a e l'art. 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia: 1. Il ricorso 17 novembre 1999 di __________, è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 19 — letto nella versione del 1 gennaio 1997; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.