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15.2000.173

Tribunale d’appello Ticino

Del 8 gen 2001

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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15.2000.173

15.2000.173

Rubrum

Incarto n.
15.2000.00173

Lugano

8 gennaio 2000

/LG/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 novembre 2000 di

rappr. dall'avv. __________

Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’assegnazione di termine ex art. 108 LEF contenuta nel verbale di pignoramento del 30 ottobre/6 novembre 2000 allestito nell’ambito dell’esecuzione n. __________ da lui promossa contro

rappr. dall'avv. __________

procedura concernente anche

rappr. dall'avv. __________

viste le osservazioni:

- 22 novembre 2000 di __________

- 23 novembre 2000 dell’UE di Lugano

Fatti

in fatto:

A.

In seguito alla richiesta del __________ di effettuare un pignoramento complementare nell’ambito dell’esecuzione n. __________ da lui promossa nei confronti di __________, in data 19 ottobre 2000 l’UE di Lugano ha comunicato all’escusso che il suo credito nei confronti della __________ veniva pignorato con effetto immediato.

B.

Il 20 ottobre 2000 __________ ha comunicato all’UE che egli avrebbe ceduto al fratello __________ tutte le pretese derivanti da diritti di superficie, iscritti sui fondi precedentemente pignorati (mapp. __________, __________ e __________ RFD di __________).

C.

Il 30 ottobre 2000 l’UE di Lugano ha eseguito un pignoramento complementare nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dal ____________________ nei confronti di __________. Sono stati pignorati: a) il credito vantato dal debitore nei confronti della società __________, derivante dal contratto di superficie, annotato sul mapp. __________ di __________; b) il credito vantato dal debitore nei confronti del __________ derivante dal contratto di iscrizione del diritto di superficie, annotato sul mapp. __________ di __________. Sul verbale di pignoramento l’Ufficio ha indicato che entrambi i crediti erano stati rivendicati da __________; inoltre l’ufficio ha assegnato al creditore procedente un termine di 20 giorni ex art. 108 LEF per promuovere l’azione di disconoscimento delle pretese di __________.

D.

Sempre il 30 ottobre 2000 l’UE di Lugano ha notificato al creditore procedente di aver pignorato il credito vantato da __________ verso di lui in ragione del contratto di iscrizione del diritto di superficie iscritto a suo favore sul mapp. __________ RFD di __________.

E.

Il 31 ottobre 2000 il creditore procedente ha contestato l’esistenza e l’ammontare del credito dell’escusso nei suoi confronti.

D.

Con ricorso 8 novembre 2000 il creditore procedente contesta l’operato dell’UE di Lugano, ritenendo che si sarebbe dovuto seguire la procedura dell’art. 107 LEF piuttosto che quella dell’art. 108 LEF, dal momento che – pur contestando l’esistenza e l’ammontare del credito dell’escusso nei suoi confronti – la pretesa del terzo (__________) sarebbe manifestamente meno fondata di quella dell’escusso.

E.

Con osservazioni 22 novembre 2000 __________ chiede la conferma della decisione dell’organo di esecuzione forzata, sostenendo invece che la sua pretesa è più fondata di quella del fratello escusso in virtù della cessione dei diritti derivanti dai contratti di superfici iscritti sui fondi del fratello.

F.

Con osservazioni 23 novembre 2000 l’UE di Lugano conferma il proprio operato e chiede la reiezione del gravame.

Considerandi

in diritto:

1.

Gli art. 106 ss LEF, che riprendono in sostanza la disciplina previgente, codificandone alcuni principi giurisprudenziali (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio 1991, FF 1991 III 61), impongono all’organo di esecuzione forzata di dare luogo alla procedura di rivendicazione quando il debitore sostenga che l’oggetto pignorato (o sequestrato in virtù del rimando dell’art. 275 LEF) sia proprietà o pegno di un terzo, oppure quando un terzo rivendichi un diritto di proprietà o di pegno sull’oggetto stesso (cfr. STF 7B.231/2000 11 ottobre 2000 in re M. F. c. V.F e L. S. C., cons. 5).

2.

Se il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o copossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Con “possesso” nel senso degli art. 106 ss. LEF, si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (STF 11 ottobre 2000 cons. 5; DTF 110 III 90 cons. 2a: “die ausschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache”). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme o meno al diritto (DTF 116 III 84 cons. 3). Questioni di diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultino liquide e certe e permettano di risalire in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da parte del giudice di merito (cfr. Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6. Ed., Berna 1997, § 24, pag. 191 n° 33).

3.

Determinante ai fini del giudizio dell’UEF nell’applicazione dell’art. 107 o 108 LEF è la dichiarazione che il debitore, quale “possessore immediato” fornisce in proposito; l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti, segnatamente non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del debitore è esatta, da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto. La decisione di applicare l’art. 107 o 108 LEF ha infatti carattere interlocutorio, è fondata sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”) dell’esattezza della dichiarazione del debitore-possessore per conto di terzi, e ha l’unico effetto di determinare chi sia la parte convenuta in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito.

4.

Un credito ordinario (non incorporato in una cartavalore) non è un “oggetto” sul quale possa essere vantato un diritto di proprietà. Di conseguenza in virtù della giurisprudenza sviluppata in applicazione della vLEF (anteriore alle modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2000; FF 1991 III p. 61; DTF 88 III 115 cons. 1) e codificata negli attuali art. 107 cpv. 1 n. 2 e 108 cpv. 1 n. 2 LEF, la nozione di “possesso” viene sostituita da quella di “migliore verosimiglianza”. I criteri del possesso, rispettivamente della migliore verosimiglianza, valgono solo per definire il ruolo delle parti nella causa di rivendicazione: l’onere della prova rimane infatti invariato (art. 8 CC; STF 11 ottobre 2000; DTF III 116 III 82 cons. 2 e rinvii).

5.

In casu occorre rilevare che nonostante la richiesta del creditore procedente (cfr. raccomandata 7 novembre 2000), l’escusso non ha versato agli atti l’originale della cessione prodotta con scritto datato 20 ottobre 2000, ma pervenuto all’UE di Lugano solo il 23 ottobre 2000. Va pure rilevato che nelle sue osservazioni l’escusso sostiene di avere le prove che la cessione sia avvenuta in data 1° settembre 2000, dunque prima del pignoramento dei crediti ceduti, ma non le allega al proprio atto, limitandosi ad affermare che le produrrà di seguito all’UE (cfr. osservazioni 22 novembre 2000 ad 8 pag. 4). Occorre comunque rilevare che contrariamente all’opinione delle parti e dell’UE di Lugano, il pignoramento del credito vantato da __________ verso la __________ non è avvenuto con atto 30 ottobre/6 novembre 2000, bensì con decisione 19 ottobre 2000. Pertanto al momento del pignoramento l’UE non era a conoscenza delle pretese cessioni di tale credito a __________: di conseguenza la contestazione di __________, che si pretende cessionario dei crediti verso la __________, appare meno verosimile di quella dell’escusso; l’UE avrebbe pertanto dovuto seguire la procedura dell’art. 107 LEF, considerando la comunicazione 20/23 ottobre 2000 di __________ quale contestazione ex art. 107 cpv. 1 LEF e lo scritto 31 ottobre 2000 del creditore procedente quale contestazione della pretesa di __________ ex art. 107 cpv. 2 LEF; l’UE avrebbe infine dovuto assegnare un termine di 20 giorni a __________ per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto ex art. 107 cpv. 5 LEF.

6.

Per quanto riguarda invece il pignoramento del credito vantato da __________ nei confronti del creditore procedente, occorre rilevare che al momento del suo pignoramento (30 ottobre/6 novembre 2000), l’UE era a conoscenza della cessione di tale credito a favore di __________: infatti nonostante la cessione non porti data e il cessionario non abbia fornito prova alcuna in merito a questo punto, essa esplicava effetti perlomeno a partire dal 23 ottobre 2000, data di ricezione da parte dell’UE di Lugano. Pertanto, nonostante il pignoramento di tale credito appaia inutile ai fini pratici della procedura, l’UE ha correttamente adottato la procedura dell’art. 108 LEF.

7.

Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Sandoz , Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

richiamati gli art. 17, 20a, 106 ss LEF, art. 61 OTLEF,

pronuncia:

1.

Il ricorso 8 novembre 2000 del __________ è parzialmente accolto.

1.1

Di conseguenza il termine di venti giorni impartito dall’UE di Lugano al ricorrente ex art. 108 LEF per promuovere azione in disconoscimento della pretesa di __________ di cui al punto n. 1 del verbale di pignoramento complementare 30 ottobre/6 novembre 2000 è annullato.

1.2

L’UE di Lugano impartirà a __________ un termine di 20 giorni ex art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere azione di accertamento del suo diritto sul credito di cui al n. 1 del verbale di pignoramento complementare 30 ottobre/6 novembre 2000.

2.

Non si prelevano spese.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 8 — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 19, Art. 20a, Art. 106, Art. 107, Art. 108 e Art. 275 — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.