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dilazione

15.2004.191 · Tribunale d’appello Ticino

Del 15 dic 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/15-2004-191/it/dilazione

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2004.191

dilazione

Rubrum

Incarto n.
15.2004.191

Lugano

15 dicembre 2004 FP/sc/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 26 ottobre 2004 di

RI 1

rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

richiamata l’ordinanza presidenziale 29 ottobre 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo

viste le osservazioni 25 ottobre/19 novembre 2004 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

Considerandi

che in data 13 dicembre 2002 la PI 1 inoltrava la domanda di vendita della part. __________ RFD di __________ nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno n. __________ promossa nei confronti di RI 1;

che il 19 ottobre 2004 la debitrice chiedeva all’CO 1 la concessione di una dilazione ai sensi dell’art. 123 LEF;

che con scritto 20 ottobre 2004 l’CO 1 comunicava all’escussa che tale richiesta veniva rifiutata, sulla base del preavviso negativo formulato dalla PI 1, e di conseguenza sarebbe stato pubblicato l’incanto della part. __________ RFD di __________;

che contro tale decisone si è aggravata, con ricorso 26 ottobre 2004, RI 1 sostenendo che l’CO 1 non avrebbe dovuto chiedere l’opinione della creditrice per decidere se concedere o meno la dilazione;

che inoltre la ricorrente sostiene di essere stata raggiunta dalla decisione dell’CO 1 senza essere stata messa nella condizione di poter versare la prima rata di fr. 100'000.-- , offerta da lei stessa;

che delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

che in virtù dell’art. 123 cpv.1 LEF, applicabile anche della procedura in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all’ufficio di esecuzione, l’ufficiale, dopo il pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo;

che il debitore deve rendere verosimile la disponibilità di mezzi liquidi e quindi la propria capacità di estinguere il debito con pagamenti rateali, già al momento della domanda di differimento della vendita (cfr. Benedikt A. Suter, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 ad art. 123 LEF);

che l’ufficiale di esecuzione decide in merito alla concessione del differimento della vendita secondo il proprio libero apprezzamento dopo una valutazione sommaria degli elementi forniti dall’escusso (cfr. Benedikt A. Suter, op. cit., n. 15 ad art. 123 LEF);

che il differimento della realizzazione può essere validamente concesso unicamente dopo il pagamento della prima rata del debito all’ufficio di esecuzione, tanto che differimenti della realizzazione concessi prima di tale pagamento non sono validi (cfr. Benedikt A. Suter, op. cit., n. 25 ad art. 123 LEF);

che il creditore non è coinvolto nella decisione di concessione della dilazione, tuttavia ciò non esclude che egli possa esprimere preventivamente all’ufficio le sue obiezioni contro l’eventuale accoglimento della domanda del debitore (cfr. cfr. Benedikt A. Suter, op. cit., n. 27 ad art. 123 LEF);

che nel caso in esame la creditrice, interpellata dall’CO 1, si è opposta alla concessione della dilazione sostenendo che la debitrice, essendo trascorsi quasi due anni dalla domanda di vendita, avrebbe già da tempo potuto regolare la propria posizione debitoria;

che tuttavia alla debitrice non è stata concessa la possibilità di dimostrare la propria volontà di pagare l’acconto di fr. 100'000.--da lei offerto;

che la decisione dell’CO 1 di rifiutare la concessione della dilazione appare quindi prematura e deve essere annullata;

che, viste le circostanze, appare adeguato che l’ufficio fissa alla ricorrente un termine breve per procedere al pagamento dell’importo di fr. 100'000.--, in caso contrario la domanda di dilazione sarà già per questo respinta e l’CO 1 procederà immediatamente alla pubblicazione del bando d’incanto della part. __________ RFD di __________;

che il ricorso va pertanto accolto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 123, 156 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia: 1. Il ricorso 26 ottobre 2004 di RI 1, è accolto.

1.1

Di conseguenza la decisione 20 ottobre 2004 dell’CO 1 è annullata.

1.2

E’ fatto ordine all’CO 1 di fissare a RI 1 un termine per versare l’importo di fr. 100'000.-- a titolo di acconto nell’esecuzione n. __________.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a: – avv. RA 1;

– PI 1,.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 19, Art. 20a, Art. 123 e Art. 156 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.