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diritto di ritenzione

15.2004.192 · Tribunale d’appello Ticino

Del 1 dic 2004

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2004.192

diritto di ritenzione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

1° dicembre 2004

FP/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 19 ottobre 2004 di

RI1

rappr. da RA1

contro

l’operato dell’

CO1

nella procedura di ritenzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI1

rappr. da RA2

viste le osservazioni:

26 ottobre 2004 della PI1;

27 ottobre 2004 dell’CO1;

esaminati atti e documenti;

Considerandi

che la PI1 procede nei confronti della RI1 per l’incasso di un credito relativo a pigioni impagate;

che in data 27 maggio 2004 l’CO1, su richiesta delle creditrice, eseguiva l’inventario n. __________ degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione situati sul battello ancorato al porto regionale di Locarno affittato alla RI1;

che in data 18 ottobre 2004 la PI1 chiedeva all’CO1 di intervenire a seguito della scoperta dell’asportazione di alcuni oggetti di cui all’inventario di ritenzione n. __________;

che l’CO1, con scritto 19 ottobre 2004, intimava alla RI1 l’immediata reintegrazione dei beni asportati;

che contro tale decisone insorge la RI1 con atto ricorsuale 19 ottobre 2004, sostenendo di aver asportato i beni in questione per il timore che gli stessi venissero messi a disposizione dalla PI1 ad altri conduttori;

che la ricorrente ha tuttavia dichiarato che quanto asportato è a piena disposizione dell’CO1 per un eventuale incanto;

che delle osservazioni della PI1 e di quelle dell’CO1 si dirà, se del caso, in seguito;

che per l’art. 283 cpv.1 LEF anche prima di cominciare l’esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione per la provvisoria tutela del diritto di ritenzione;

che l’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF);

che ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno essere riportati, con l’assistenza della polizia, nei locali appigionati o affittati entro dieci giorni dall’asportazione (cfr. art. 284 LEF);

che nel caso in cui oggetti iscritti nell'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione siano asportati dai locali appigionati, il locatore può pretendere in qualsiasi momento che essi siano riportati, senza che debbano essere adempiuti i presupposti di cui all'art. 284 LEF (cfr. DTF 104 III 26; Anton K. Schnyder/M. Andreas Wiede, Basler Kommentar zum SchKG Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 67 ad art. 283);

che nel caso di specie le parti hanno sottoscritto in data 1° aprile 2001 un contratto di locazione avente per oggetto tutti i locali di un battello ancorato in permanenza al porto regionale di __________;

che, a seguito del mancato pagamento delle pigioni, l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, su richiesta delle creditrice, ha eseguito l’inventario n. __________ degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione situati sul battello ancorato al porto regionale di __________ affittato alla ricorrente;

che dopo aver costatato l’asportazione di alcuni beni iscritti nell'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione CO1 ne ha chiesto l’immediata reintegrazione, emanando la decisione impugnata;

che l’agire dell’ufficio è quindi da ritenere conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 283 LEF; 268 CO; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 19 ottobre 2004 di RI1, , è respinto.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a: – avv. RA1,;

– avv. dr. RA2,

Comunicazione all’CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 19, Art. 20a, Art. 283 e Art. 284 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.