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Stima di oggetti pignorati. Forza di cosa giudicata. Ordine di pignoramento. Censura prematura.

15.2005.123 · Tribunale d’appello Ticino

Del 18 gen 2006

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Consultato il 10 set 2026

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  3. Tribunale d’appello Ticino
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2005.123

Stima di oggetti pignorati. Forza di cosa giudicata. Ordine di pignoramento. Censura prematura.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

18 gennaio 2006

CJ/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 2 novembre 2005 di

RI 1

rappr. dall¿ RA 1

contro

l¿operato dell¿CO 1 nelle esecuzioni n° __________ e __________ promosse contro la ricorrente da

PI 2, __________

PI 3,__________

PI 4, __________ (I)

tutti rappr. dall¿avv. PA 1, __________

viste le osservazioni 24 novembre 2005 dei resistenti nonché 8 e 24 novembre 2005 dell¿CO 1;

esaminati atti e documenti;

Considerandi

1.

Il 2 novembre 2005, RI 1, rappresentata dal marito, ha chiesto al caposervizio CO 1 la sospensione immediata delle procedure esecutive n° __________ e __________, richiesta che è stata considerata quale ricorso ai sensi dell¿art. 17 LEF. Preannunciando l¿inoltro di una denuncia penale contro detto funzionario e contro il cursore __________ ¿ denuncia apparentemente inoltrata lo stesso giorno e integrata successivamente con un¿¿aggiunta di complemento¿ dell¿8 novembre ¿, la ricorrente ha contestato la stima, ritenuta ¿illegale¿, del valore degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione, iscritti nell¿inventario n° __________, poi convalidato con l¿esecuzione n° __________. La ricorrente ha inoltre allegato una violazione dell¿art. 95 cpv. 2 LEF, nel senso che l¿Ufficio, nell¿esecuzione n° __________, avrebbe pignorato un suo fondo situato a __________, mentre il valore dell¿inventario __________ sarebbe sufficiente a coprire tutti i crediti dedotti sia nell¿esecuzione n° __________ che nell¿esecuzione n° __________. I funzionari dell¿CO 1 avrebbero inoltre omesso di prendere in considerazione una garanzia bancaria di fr. 5'000.-- rilasciata dall¿escussa ai procedenti nonché un credito di fr. 5'293,10 che essa vanta contro gli escutenti per il rimborso di spese accessorie pagate in eccesso.

Il 5 novembre 2005, la ricorrente ha trasmesso a questa Camera il suo scritto 2 novembre, con alcune spiegazioni supplementari.

Con ordinanza 10 novembre 2005, al ricorso non è stato concesso effetto sospensivo.

Sempre il 10 novembre, la ricorrente ha nuovamente presentato ricorso contro l¿operato dell¿CO 1, chiedendo di voler ¿sospendere con effetto immediato la procedura esecutiva, limitatamente all¿immobile mapp. __________¿ di sua proprietà fino all¿emanazione della sentenza pretorile in una causa da lei promossa contro i procedenti (inc. __________) e di dare avvio a un procedimento disciplinare nei confronti del cursore __________ per un¿asserita violazione del segreto d¿ufficio.

Con ordinanza 14 novembre 2005, il presidente di questa Camera ha confermato l¿ordinanza 10 novembre.

2.

La censura relativa alla stima dell¿inventario, oltre che tardiva, è già stata risolta da questa Camera in senso sfavorevole alla ricorrente con decisione 2 giugno 2005 (inc. [15.05.47/57]). Questa sentenza è diventata definitiva poiché non è stata impugnata davanti al Tribunale federale. La stima non può pertanto più essere rimessa in discussione.

3.

La censura fondata sull¿art. 95 LEF è prematura. Infatti, al momento della presentazione del ricorso, l¿Ufficio, nell¿esecuzione n° __________, non aveva ancora proceduto all¿esecuzione del pignoramento, fissato per il 16 novembre 2005 ed effettivamente eseguito in tale data.

4.

La domanda di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del cursore __________ non può avere un seguito in questa sede, dal momento che la decisione sull¿apertura di una procedura disciplinare è riservata all¿autorità di vigilanza, il denunciante non avendo qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF) (CEF 12 luglio 2005 [15.05.66]).

D¿altronde, per quanto concerne lo scritto 10 gennaio 2006 della ricorrente, al di là della questione della sua ricevibilità formale, occorre ricordare che le questioni di responsabilità ai sensi dell¿art. 5 LEF sono di esclusiva competenza dell¿autorità giudiziaria e non dell¿autorità di vigilanza (cfr. CEF 2 aprile 2003 [15.03.60]). Inoltre, le censure relative a questioni di responsabilità degli organi di esecuzione forzata non possono essere oggetto di un ricorso ai sensi dell¿art. 17 LEF (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2 ad art. 1 e nota 28 ad n. 2.2.4, con rif., Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/ Ginevra/Monaco 2000, n. 5 ss., segnatamente n. 8 ad art. 17).

5.

Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.

Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 5, 17, 20a, 95 LEF; 11 cpv. 4 LALEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 2 novembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione a: ¿ arch. RA 1, __________;

¿ avv. PA 1, __________.

Comunicazione all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 5, Art. 17, Art. 19, Art. 20a e Art. 95 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.