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Fallimento. Retribuzione della delegazione dei creditori. Assenza dei presupposti per un'indennità speciale.

15.2005.67 · Tribunale d’appello Ticino

Del 1 lug 2005

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Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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15.2005.67

Fallimento. Retribuzione della delegazione dei creditori. Assenza dei presupposti per un'indennità speciale.

Rubrum

Incarto n.
15.2005.67

Lugano

1° luglio 2005

CJ/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sulle istanze 17 maggio 2005 di

IS 1

con le quali chiede la determinazione della sua rimunerazione per l’attività svolta in seno alle delegazioni dei creditori dei fallimenti di

PI 1 (fall. n° __________)

rispettivamente di

__________, __________ (fall. n° __________)

__________, __________ (fall. n° __________)

__________, __________ (fall. n° __________)

__________, __________ (fall. n° __________)

tutti rappr. dall’CO 1

esaminati atti e documenti;

Considerandi

che l’istante chiede la tassazione dei conteggi delle sue ore svolte quale membro delle delegazioni dei creditori menzionate sopra, esponendo 2 ore per quanto concerne la seduta per la verifica dei crediti insinuati nel fallimento di PI 1 e 30 minuti per la seduta relativa alla verifica dei crediti in ciascuno degli altri predetti fallimenti;

che per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.), la funzione di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituisce esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF;

che per l’art. 46 cpv. 3 OTLEF l’indennità per il presidente della delegazione dei creditori e per il segretario è di fr. 60.-- per ogni mezz’ora di seduta, mentre ammonta a fr. 50.--/½ ora per gli altri membri;

che se la procedura richiede indagini approfondite della fattispecie o giuridiche, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), l’autorità di vigilanza potendo aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF);

che giusta l’art. 84 RUF, ove l'amministrazione del fallimento o la delegazione dei creditori creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna;

che l'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere;

che nel caso di specie, l’istante non afferma (né ha reso verosimile) che siano adempiuti i presupposti dell’art. 47 OTLEF e nemmeno si richiama a tale norma;

che la verifica dei crediti (ai sensi degli art. 244 o 247 cpv. 3 LEF) costituisce del resto un’operazione del tutto ordinaria nella procedura di fallimento (cfr. art. 46 cpv. 1 lett. a OTLEF);

che siccome l’istante non chiede un’indennità speciale ai sensi dell’art. 47 OTLEF, la sua retribuzione va determinata dall’CO 1 in base all’art. 46 cpv. 3 OTLEF e non dall’autorità di vigilanza;

che le istanze si rivelano pertanto irricevibili;

Richiamati gli art. 247 cpv. 3 LEF, 84 RUF, 1, 46, 47 OTLEF;

pronuncia:

1.

Le istanze 17 maggio 2005 dell’avv. IS 1, __________, sono irricevibili.

2.

Non si prelevano spese.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione all’avv. IS 1, __________.

Comunicazione all’PI 2.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 19 e Art. 247 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 1, Art. 46, Art. 47 e Art. 48 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.
  • Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti, Art. 84 — letto nella versione del 1 gennaio 1997; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021.