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Proroga del termine per terminare la liquidazione del fallimento

15.2007.90 · Tribunale d’appello Ticino

Del 17 dic 2007

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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15.2007.90

Proroga del termine per terminare la liquidazione del fallimento

Rubrum

Incarto n.

Lugano

17 dicembre 2007

CJ/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 7 agosto 2007 di

IS 1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

Considerandi

che la procedura fallimentare è aperta dall’11 maggio 2004, l’istante essendo stato nominato quale amministratore speciale in occasione della prima assemblea dei creditori il 23 giugno 2004;

che il 4 agosto 2006, la Camera ha ulteriormente prorogato il termine per ultimare la procedura di liquidazione fino al 31 maggio 2007, tenendo conto del tempo necessario per decidere come realizzare una pretesa della massa nei confronti del precedente gestore degli impianti di risalita, allestire lo stato di riparto e procedere alle operazioni di chiusura della liquidazione (inc. 15.06.102);

che così come sollecitato il 7 agosto 2007, l’avv. IS 1 chiede ora un’ulteriore proroga, facendo valere di non aver ancora potuto allestire lo stato di riparto finale, in quanto la graduatoria è diventata definitiva solo nell’agosto 2007, con il passaggio in giudicato della sentenza 9 luglio 2007 della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.06.48);

che nel frattempo la delegazione dei creditori ha deciso di porre in cessione (art. 260 LEF) la pretesa della massa contro il precedente gestore degli impianti e, con decisione odierna (inc. 15.07.112), la Camera si è determinata sull’istanza 8 novembre 2007 dell’avv. IS 1 tendente alla tassazione della propria nota d’onorario e di quella dei membri della delegazione dei creditori;

che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;

che nel caso concreto si giustifica di concedere all’istante un’ultima proroga che gli consenta di allestire lo stato di riparto definitivo, di procedere al pagamento dei dividendi e all’invio degli attestati di carenza di beni, di porre in cessione la pretesa della massa contro il precedente gestore degli impianti, d’inoltrare l’istanza di chiusura della liquidazione e la relazione finale al giudice del fallimento, di pubblicare la decisione di chiusura e di depositare l’incarto presso l’UEF __________.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta: 1. L’istanza 7 agosto 2007 dell’avv. AM 1, __________, amministratore speciale del fallimento di IS 1, __________, tendente alla proroga del termine per chiudere la liquidazione fallimentare, è accolta.

1.1

Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 maggio 2008.

2.

Intimazione all’avv. AM 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 260 e Art. 270 — letto nella versione del 1 luglio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.