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Pignoramento complementare. Stima dei beni pignorati

15.2010.117 · Tribunale d’appello Ticino

Del 22 ott 2010

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2010.117

Pignoramento complementare. Stima dei beni pignorati

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 ottobre 2010

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 1° ottobre 2010 di

RI 1

patrocinata dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1PI 2 e meglio contro il complemento di pignoramento del 1° luglio 2010 nell’esecuzione n. __________-__________ promossa contro la ricorrente da

PI 1

patrocinato dall’ PA 2

viste le osservazioni:

- 7 ottobre 2010 di PI 1, __________;

- 12 ottobre 2010 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti

Fatti

in fatto:

A.

Il 5 maggio 2010 l'CO 1 ha effettuato contro RI 1 un pignoramento a favore dell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 e dell’esecuzione n. __________ promossa da __________.

È stato pignorato il Foglio PPP n. __________ di __________/1000 di comproprietà del fondo base part. n. __________ RFD di __________ (già pignorato a favore di un altro gruppo e di una singola esecuzione). L’Ufficio ha assegnato alla PPP pignorata il valore di stima di fr. 255'000.--, rilevando che la stessa è gravata da una cartella ipotecaria al portatore di fr. 213'000.--.

B.

Con scritto 23 giugno 2010 PI 1 ha chiesto il pignoramento anche delle quote di comproprietà di un terzo della debitrice delle particelle n. __________ , n. __________ e n. __________ RFD di __________. Il 1° luglio 2010 l'Ufficio ha proceduto al complemento di pignoramento così come richiesto dal creditore. Il verbale completato è stato spedito alle parti l’8 settembre 2010.

C.

Il 1° ottobre 2010 RI 1 ha inoltrato ricorso contro il complemento di pignoramento argomentando che pignorare oltre alla PPP n. __________ di __________ anche le tre quote di comproprietà di sua pertinenza delle particelle di __________ violerebbe il principio della proporzionalità. La ricorrente rimprovera poi all’Ufficio di non aver proceduto ad allestire una stima commerciale.

D.

Delle osservazioni 7 ottobre 2010 di PI 1 e 12 ottobre 2010 dell’CO 1, entrambe chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Il debitore è tenuto a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (cfr. art. 91 cpv.1 cifra 2 LEF). L’ufficio di esecuzione deve attenersi alle indicazioni fornite dal debitore, avvertendolo dei suoi obblighi, come pure delle conseguenze penali dell’inosservanza (cfr. art. 91 cpv. 6 LEF). Il creditore ha la possibilità di richiedere un pignoramento complementare nel caso in cui egli sia a conoscenza di altri beni non dichiarati dal debitore (cfr. Brugger, SchKG, Schweizerische Gerichtspraxis 1946 -1984, Adligenswil 1984, art. 91 LEF n. 29).

2.

Se il debitore in occasione del pignoramento omette di indicare tutti i suoi beni, il creditore non deve interporre ricorso all’Autorità di vigilanza contro l’operato dell’ufficio di esecuzione, ma unicamente richiedere il pignoramento complementare (cfr. Brugger, op. cit., art. 91 LEF n. 30; BlSchK 1977, p.53 ).

3.

Nel caso in esame occorre rilevare che il credito per il quale PI 1 ha ottenuto il pignoramento ammonta a fr. 250'000.00 oltre accessori. A fronte di tale importo l’Ufficio aveva inizialmente pignorato il Foglio PPP n. __________ di __________/1000 di comproprietà del fondo base part. n. __________ RFD di __________ (già pignorato a favore di un altro gruppo e di una singola esecuzione). L’Ufficio ha assegnato alla PPP pignorata il valore di stima di fr. 255'000.00, rilevando che la stessa è gravata da una cartella ipotecaria al portatore di fr. 213'000.00. In considerazione dell’aggravio ipotecario, il valore della PPP pignorata è di gran lunga inferiore al credito in esecuzione, donde la corretta richiesta del creditore di procedere al pignoramento complementare delle quote di comproprietà di un terzo della debitrice delle particelle n. __________, n. __________ e n. __________ RFD di __________ e la conseguente esecuzione da parte dell’Ufficio, atteso che esso è tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti, in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti, tutti i diritti patrimoniali dell’escusso.

3.

Per l'art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorre, da periti. Il ricorso a un perito per procedere alla stima in vista del pignoramento rientra nel potere di apprezzamento dell'organo esecutivo (Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op. cit., n.8 e 9 ad art. 97 LEF), è in particolare indicato quando la stima di un oggetto richiede conoscenze speciali che l'Ufficio non possiede (DTF 93 III 20; Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/ Monaco/ Ginevra 1998, n.14 ad art. 97 LEF.).

3.1

In virtù dell’art. 9 cpv. 2 RFF ogni parte interessata ha diritto, entro il termine di ricorso contro il pignoramento di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF, di chiedere una nuova stima a mezzo periti previo deposito delle spese occorrenti.

3.2

Nel caso in esame occorre constatare che il verbale con il quale la PPP n. __________ RFD di __________ è stata pignorata è del 5 maggio 2010 ed è stato notificato alle parti il 7 giugno 2010. Il termine per contestare la stima fatta dall’Ufficio risulta pertanto ampiamente scaduto.

4.

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 91 cpv. 1 cifra 2, 91 cpv. 6, 97 cpv. 1 e 2 LEF; 9 cpv. 2 RFF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione:

- __________. PA 1, __________;

- __________. PA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 2, Art. 17, Art. 91 e Art. 97 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.
  • Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi, Art. 9 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012.