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Ricorso tardivo

15.2011.103 · Tribunale d’appello Ticino

Del 22 dic 2011

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/15-2011-103/it/ricorso-tardivo

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2011.103

Ricorso tardivo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 dicembre 2011

CJ/fp/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 7 novembre 2011 di

RI 1 I-

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento complementare allestito il 21 ottobre 2011 a favore del gruppo n. 1100139/4, di cui fa parte il ricorrente, nei confronti di:

PI 1

viste le osservazioni 14 dicembre 2011 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

Considerandi

che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia;

che nel caso concreto, il ricorrente, secondo la propria affermazione espressa nell’atto di ricorso (a pag. 1 e nelle conclusioni, ad 2b), ha ricevuto il verbale di pignoramento impugnato il 27 ottobre 2011;

che, tenuto conto del fatto che non si computa il giorno in cui l’atto è pervenuto all’escusso (art. 142 cpv. 1 CPC, per il rinvio dell’art. 31 LEF), nella fattispecie il termine di ricorso è scaduto domenica 6 novembre 2011 e, per l’effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, è stato prorogato fino a lunedì 7 novembre;

che il ricorso è però stato spedito per posta solo il giorno successivo (ossia l’8 novembre), come attesta l’etichetta postale apposta sulla busta di spedizione (doc. 10 allegato alle osservazioni dell’Ufficio);

che giusta i combinati art. 143 CPC e 17 cpv. 2 LEF, il ricorso si rivela pertanto tardivo e perciò inammissibile;

che, a scanso di equivoci, va peraltro precisato che il termine di 20 giorni impartito dall’Ufficio ai creditori per promuovere azione in contestazione delle rivendicazioni formulate dalla moglie dell’escusso (doc. 3 allegato alle osservazioni dell’Ufficio) non riguarda la facoltà d’interporre ricorso contro il pignoramento, ma proprio la promozione della suddetta azione, così come si evince chiaramente del testo del provvedimento in questione;

che dalle osservazioni dell’Ufficio si evince del resto che il ricorrente ha poi effettivamente promosso azione di contestazione delle rivendicazioni dinanzi la Pretura di Mendrisio-Sud;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 31 LEF; 142, 143 CPC, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a: – arch. RI 1, I-__________;

– arch. PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 20a e Art. 31 — letto nella versione del 1 settembre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 142 e Art. 143 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.