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Comminatoria di fallimento. Ricorso dell'escusso, fondato sul fatto ch'egli ha ottenuto il sequestro del credito posto in esecuzione. Censura infondata

15.2012.120 · Tribunale d’appello Ticino

Del 4 dic 2012

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Consultato il 11 set 2026

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  3. Tribunale d’appello Ticino
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15.2012.120

Comminatoria di fallimento. Ricorso dell'escusso, fondato sul fatto ch'egli ha ottenuto il sequestro del credito posto in esecuzione. Censura infondata

Rubrum

Incarto n.

Lugano

4 dicembre 2012

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 6 novembre 2012 di

RI 1

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 ottobre 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da:

PI 1 I-

patrocinata dallo studio legale PA 2

viste le osservazioni 23 novembre di PI 1 e 27 novembre 2012 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

Considerandi

che la ricorrente si oppone alla comminatoria di fallimento facendo valere di aver ottenuto essa stessa il sequestro dei crediti posti in esecuzione (di fr. 16'886,30 e 3'102,10, oltre interessi e spese), sicché l’escutente non ne potrebbe chiedere il pagamento, siccome essi non sarebbero a disposizione delle parti;

che la ricorrente non cita alcuna norma a sostegno della sua tesi fuorché i combinati art. 96 e 275 LEF, i quali non vietano però le misure esecutive tese all’incasso del credito pignorato o sequestrato, ma obbligano solo il terzo debitore – in casu la stessa ricorrente – a versare l’importo dovuto all’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il pignoramento o il sequestro;

che il sequestro ottenuto dalla ricorrente il 26 luglio 2012 (doc. C) non la svincola dal suo obbligo di pagare il credito sequestrato, ma la obbliga solo a versare gli importi dovuti all’ufficio d’ese­cuzione competente per l’esecuzione del sequestro (cfr. art. 99 LEF, per il rinvio dell’art. 275 LEF) – in concreto lo stesso UE di Lugano –, il quale è tenuto a bloccare l’importo eventualmente versato dalla ricorrente fino alla definizione dell’opposizione interposta da PI 1 contro il sequestro 26 luglio 2012, rispettivamente fino all’esito dell’azione a convalida del medesimo sequestro avviata dalla ricorrente;

che quest’ultima non può quindi pretendere fermare l’esecuzione senza pagare il credito posto in esecuzione (cfr. art. 172 n. 3 LEF);

che di conseguenza il ricorso va respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 99, 159, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv.

– Studio legale

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 20a, Art. 96, Art. 99, Art. 159 e Art. 275 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.