15.2012.120
Comminatoria di fallimento. Ricorso dell'escusso, fondato sul fatto ch'egli ha ottenuto il sequestro del credito posto in esecuzione. Censura infondata
Rubrum
Incarto n.
Lugano
4 dicembre 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 6 novembre 2012 di
RI 1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 ottobre 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da:
PI 1 I-
patrocinata dallo studio legale PA 2
viste le osservazioni 23 novembre di PI 1 e 27 novembre 2012 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
Considerandi
che la ricorrente si oppone alla comminatoria di fallimento facendo valere di aver ottenuto essa stessa il sequestro dei crediti posti in esecuzione (di fr. 16'886,30 e 3'102,10, oltre interessi e spese), sicché l’escutente non ne potrebbe chiedere il pagamento, siccome essi non sarebbero a disposizione delle parti;
che la ricorrente non cita alcuna norma a sostegno della sua tesi fuorché i combinati art. 96 e 275 LEF, i quali non vietano però le misure esecutive tese all’incasso del credito pignorato o sequestrato, ma obbligano solo il terzo debitore – in casu la stessa ricorrente – a versare l’importo dovuto all’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il pignoramento o il sequestro;
che il sequestro ottenuto dalla ricorrente il 26 luglio 2012 (doc. C) non la svincola dal suo obbligo di pagare il credito sequestrato, ma la obbliga solo a versare gli importi dovuti all’ufficio d’esecuzione competente per l’esecuzione del sequestro (cfr. art. 99 LEF, per il rinvio dell’art. 275 LEF) – in concreto lo stesso UE di Lugano –, il quale è tenuto a bloccare l’importo eventualmente versato dalla ricorrente fino alla definizione dell’opposizione interposta da PI 1 contro il sequestro 26 luglio 2012, rispettivamente fino all’esito dell’azione a convalida del medesimo sequestro avviata dalla ricorrente;
che quest’ultima non può quindi pretendere fermare l’esecuzione senza pagare il credito posto in esecuzione (cfr. art. 172 n. 3 LEF);
che di conseguenza il ricorso va respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 99, 159, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv.
– Studio legale
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.