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Verbale di pignoramento. Conferma dell'esecutività delle sentenze di rigetto dell'opposizione

15.2012.49 · Tribunale d’appello Ticino

Del 3 mag 2012

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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15.2012.49

Verbale di pignoramento. Conferma dell'esecutività delle sentenze di rigetto dell'opposizione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

3 maggio 2012

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 23 aprile 2012 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento allestito il 7 marzo 2012 (e spedito all’escusso il 16 aprile 2012) nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da

PI 1, __________

rispettivamente da

PI 1 e PI 2, __________

esaminati atti e documenti;

Considerandi

che il ricorrente chiede l’annullamento del pignoramento eseguito il 7 marzo 2012, siccome la sentenza di questa Camera del 19 gennaio 2012 (inc. 15.12.2) annullerebbe la sentenza del 31 ottobre 2011 (inc. 14.11.164), privando la procedura di pignoramento di una base giuridica valida;

che la Camera, con sentenza del 31 ottobre 2011 (inc. 14.11.164), ha respinto il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione del 14 ottobre 2011 (inc. n. 145s), con la quale il Giudice di pace del circolo di __________ aveva respinto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da PI 1 e PI 2 contro l’esecuzione n. __________ dell’CO 1 presentata dallo stesso RI 1;

che con sentenza 19 gennaio 2012 (inc. 15.12.2), la Camera ha d’altronde respinto il ricorso (ex art. 17 LEF) interposto da RI 1 contro l’avviso di pignoramento emesso il 5 dicembre 2011 nell’esecuzi­one n. __________ da lui promossa nei confronti di PI 1;

che da quanto precede, risulta che la seconda sentenza, che comunque non concerne la stessa esecuzione né lo stesso tipo di procedura di quelli oggetto della prima sentenza, non ha affatto “annullato” quest’ultima;

che si evince invece che il pignoramento avversato è stato eseguito sulla base di un avviso di pignoramento, la cui validità è stata confermata da questa Camera con decisione ormai passata in giudicato;

che la validità del pignoramento va confermata anche per quanto attiene all’esecuzione n. __________, poiché RI 1 non ha contestato il relativo avviso di pignoramento del 5 dicembre 2011, che del resto è stato regolarmente emesso sulla base della domanda di proseguire l’esecu­zio­ne presentata dagli escutenti il 2 dicembre 2011 e della decisione 21 settembre 2011 (inc. n. 99s/11), passata in giudicato il 9 ottobre 2011, con cui il Giudice di pace del Circolo di Riviera ha rigettato in via provvisoria l’opposizione formulata da RI 1;

che il ricorrente, nell’atto di ricorso in esame, non fa valere altri argomenti a sostegno della sua richiesta di annullamento;

che a scanso di equivoci, va ricordato che il Presidente della Camera ha già risposto con scritti 26 gennaio e 14 febbraio 2012 alle numerose richieste estemporanee sottoposte da RI 1 con scritti 24 gennaio, 10 e 11 febbraio 2012, e, conformemente all’avvertenza contenuta nella risposta 14 febbraio ha archiviato senza ulteriore formalità i successivi scritti 13, 17, 21 febbraio e 21 aprile 2012;

che il ricorso va pertanto respinto;

che visto il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 91, 114 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 20a, Art. 91 e Art. 114 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.