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Realizzazione di beni appartenuti a un defunto

15.2013.18 · Tribunale d’appello Ticino

Del 22 feb 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/15-2013-18/it/realizzazione-di-beni-appartenuti-a-un-defunto

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2013.18

Realizzazione di beni appartenuti a un defunto

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 febbraio 2013

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 28 gennaio 2013 di

1. RI 1

2. RI 2

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di incanto del 18 gennaio 2013 nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro

PI 1 già in

procedure interessanti quali creditori

1. PI 2

rappr. da: RA 1

2. PI 3

3. PI 4

rappr. da: RA 2

4. PI 5

5. PI 6

rappr. dall’RA 3

6. PI 7

Viste le osservazioni:

- 1° febbraio 2013 __________. PI 3, __________;

- 4 febbraio 2013 di PI 4;

- 7 febbraio 2013 di PI 2, __________;

- 18 febbraio 2013 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

Considerandi

che nell’ambito di varie procedure esecutive promosse contro PI 1, il 18 gennaio 2013 l’CO 1 ha pubblicato l’avviso d’incanto riferito a diversi fondi già di proprietà dell’escussa, nel frattempo deceduta (il 31 gennaio 2011);

che con ricorso 28 gennaio 2013 gli eredi dell’escussa, RI 1 e RI 2, hanno chiesto di annullare l’avviso d’incanto e di ordinare all’CO 1 di chiedere all’Autorità di vigilanza di determinare il modo di realizzazione dei beni già di proprietà di PI 1, atteso che i beni da realizzare apparterrebbero a un’eredità indivisa e pertanto bisognerebbe applicare l’art. 132 LEF;

che l’art. 132 LEF e l’ordinanza speciale del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41) regolano il pignoramento e la realizzazione dei diritti del debitore in una successione indivisa, indivisione, società in nome collettivo, in accomandita o in analoga comunione;

che nella fattispecie, nell’ambito di esecuzioni iniziato contro PI 1 prima del suo decesso e continuate contro la sua eredità giusta l’art. 59 cpv. 2 LEF, devono essere realizzati i beni immobili appartenuti alla defunta debitrice PI 1 e non i diritti dei figli nella successione della madre;

che di conesguenza né l’art. 132 LEF né la speciale normativa del menzionato regolamento del Tribunale federale risultano applicabili;

che pertanto l’Ufficio ha correttamente operato, pubblicando, dopo aver ricevuto le domande di vendita, l’avviso d’incanto riferito ai fondi appartenuti all’escussa;

che da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 132 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 59 e Art. 132 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.