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Ricorso contro un’esecuzione che l’escusso allega vertere su una pretesa già oggetto di un’altra esecuzione. Contestazione della legittimazione dell’escu-tente. Potere di cognizione dell’autorità di vigilanza

15.2015.72 · Tribunale d’appello Ticino

Del 23 set 2015

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Consultato il 10 set 2026

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15.2015.72

Ricorso contro un’esecuzione che l’escusso allega vertere su una pretesa già oggetto di un’altra esecuzione. Contestazione della legittimazione dell’escu-tente. Potere di cognizione dell’autorità di vigilanza

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 settembre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 settembre 2015 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’esecuzione n. __________ promossa il 9 settembre 2015 nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

(c/o __________, __________)

Considerandi

che a richiesta della PI 1, il 9 settembre 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di fr. 5'366.50 risultante dall’atto di carenza di beni n. 4459/07 rilasciato il 14 gennaio 2008 a favore della __________ di Lucerna;

che il 15 settembre 2015 RI 1 ha interposto opposizione a tale atto e il 18 settembre l’ha impugnato con ricorso a questa Camera e chiestone l’annullamento, allegando che il credito sarebbe già stata “precedentemente intimata” da un altro creditore;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’avvio di una seconda esecuzione per il medesimo credito è inammissibile solamente se, nel quadro della prima procedura, il creditore ha già domandato la continuazione dell’esecuzione o ha il diritto di farlo (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2; 128 III 384 consid. 1 e 2, con rinvii);

che il debitore che intende impedire che costui aggredisca il suo patrimonio più volte per lo stesso credito può interporre opposizione o, se l’identità dei crediti è manifesta, chiedere con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) l’annullamento della o delle esecuzioni superflue (sentenza della CEF 15.2014.105 del 5 novembre 2014, consid. 3);

che nel caso concreto non solo il ricorrente non ha citato l’altra esecuzione che a suo dire verterebbe sullo stesso credito fatto valere dalla PI 1, ma neppure ha preteso che l’altro procedente abbia già domandato la continuazione dell’esecuzione o abbia il diritto di farlo;

che sapere chi sia il vero creditore della pretesa posta in esecuzione è questione di merito, sottratta al potere di cognizione sia dell’UE sia dell’autorità di vigilanza (sentenze 5A.476/2008 precitata, consid. 4.1 e 7B.182/2005 del 1° dicembre 2005 consid. 2.4; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015, consid. 3.1);

che ad ogni buon conto la questione verrà se del caso esaminata dal giudice in un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizio­ne;

che pacificamente infondato, il ricorso va così respinto;

che visto l’esito del giudizio odierno il ricorso non è stato intimato né alla procedente né all’Ufficio d’esecuzione;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 20a — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.