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Ricorso contro il verbale di pignoramento. Contestazione della stima. Impignorabilità degli strumenti necessari alla professione

15.2016.72 · Tribunale d’appello Ticino

Del 21 set 2016

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Consultato il 11 set 2026

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15.2016.72

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Contestazione della stima. Impignorabilità degli strumenti necessari alla professione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

21 settembre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 agosto 2016 di

RE 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 29 dicembre 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

Considerandi

che nell’esecuzione n. __________ promossa il 21 dicembre 2015 dalla CO 1 nei confronti di RE 1 per l’incas­so di un attestato di carenza di beni di fr. 2'096.75 rilasciato il 3 settembre 2015, il 29 dicembre 2015 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha fatto pignorare presso la bancarella del Mercatino di Natale di __________ “una partita di assi d’ulivo ca. 50/60 pezzi”, attribuendole un valore di stima di fr. 2'000.–;

che il 7 gennaio 2016 l’escusso ha dichiarato che la partita di “assi d’ulivo” (meglio detti taglieri) pignorati è proprietà della moglie, M__________ __________, e ne ha contestato il valore di sti­ma, facendo valere che i prezzi da anni esposti sulla bancarella, che variano da fr. 40.– a fr. 150.– tenuto conto che i taglieri sono creati artigianalmente da lui e dalla moglie, superano ampiamente il valore medio di fr. 30.– a 40.– preso in considerazione dal­l’Ufficio;

che avendo la PI 1 contestato la rivendicazione della moglie dell’escusso, entro il termine impartito dall’UE il 29 gennaio 2016 M__________ __________ ha inoltrato alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio una richiesta (recte: petizione) di accertamento della sua proprietà sui taglieri pignorati;

che adita dalla moglie contro la decisione 4 maggio 2016 con cui il Giudice di pace del circolo del Ceresio aveva (implicitamente) rigettato la petizione, la Camera ha respinto il reclamo con sentenza del 5 luglio 2016 (inc. 14.2016.121), ora passata in giudicato;

che il 9 agosto 2016 RE 1 ha trasmesso alla Camera il suo scritto del 7 gennaio 2016 all’UE, chiedendo di considerarlo come un “reclamo” secondo l’art. 17 LEF contro il pignoramento di merce necessaria al sostentamento suo e della moglie, stimato oltretutto in modo errato alla stregua di legna da ardere;

che per quanto attiene alla questione della stima, va ricordato che il valore di stima determinante nel senso dell’art. 97 cpv. 1 LEF è quello riferito al prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all’asta eseguita nei termini di legge, ossia a breve termine (sentenze della CEF 15.2012.17/40 del 30 maggio 2012 consid. 3 e 15.2005.47 del 2 giugno 2005 consid. 3; Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 97 LEF con rinvii) e non il prezzo che l’escusso vorrebbe ottenerne o cerca di ottenere da anni;

che la censura è pertanto infondata;

che l’allegazione secondo cui i taglieri pignorati sarebbero necessari al sostentamento del ricorrente e della moglie non figura nello scritto del 7 gennaio 2016 ed è pertanto ampiamente tardiva, siccome il termine di ricorso è di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF);

che ad ogni modo la Camera, nella sentenza del 5 luglio 2016 (consid. 7), ha già avuto modo di rammentare al ricorrente che la merce destinata alla vendita o alla locazione non è uno strumento impignorabile siccome necessario alla professione nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF (DTF 113 III 77, Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 97 ad art. 92 LEF) né (ancora) un reddito giusta l’art. 93 LEF;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 93 e Art. 97 — letto nella versione del 1 luglio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 20a — letto nella versione del 1 febbraio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.