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Avviso di pignoramento. Importo del credito posto in esecuzione. Deduzione delle spese e ripetibili di rigetto posti a carico dell’istante. Acquiescenza parziale della controparte e dell’Ufficio d’esecuzione (senza riconsiderazione)

15.2018.99 · Tribunale d’appello Ticino

Del 23 apr 2019

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Consultato il 10 set 2026

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15.2018.99

Avviso di pignoramento. Importo del credito posto in esecuzione. Deduzione delle spese e ripetibili di rigetto posti a carico dell’istante. Acquiescenza parziale della controparte e dell’Ufficio d’esecuzione (senza riconsiderazione)

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2018.99

Data decisione, Autorità: 23.04.2019, CEF

Titolo:

Avviso di pignoramento. Importo del credito posto in esecuzione. Deduzione delle spese e ripetibili di rigetto posti a carico dell’istante. Acquiescenza parziale della controparte e dell’Ufficio d’esecuzione (senza riconsiderazione)

AVVISO DI PIGNORAMENTO

art. 90 LEF

Incarto n.

15.2018.99

Lugano aprile 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 novembre 2018 di

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 novembre 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

richiamato il decreto 28 novembre 2018 con cui il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale nel senso che l’avviso di pignoramento impugnato è stato provvisoriamente confermato limitatamente a fr. 16'150.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 e alle spese esecutive, sotto deduzione di fr. 3'550.–;

preso atto che nelle sue osservazioni 12 dicembre 2018 PI 1 ha rilevato di non avere motivi per non riconoscere gli importi indicati dalla ricorrente, indicando però in fr. 17'395.– la somma dovuta al 6 febbraio 2019 (a fronte dei fr. 17'260.– menzionati nella conclusione principale del ricorso), mentre l’Ufficio d’esecuzione, nelle sue del 18 dicembre 2018, si è rimesso al giudizio della Camera, pur ammettendo che l’importo indicato sull’avviso di pignoramento dovesse essere ridotto di fr. 3'550.– in compensazione con le spese processuali poste a carico dell’escutente in sede di rigetto dell’oppo­­sizione, ma senza riconsiderare formalmente il proprio provvedimento;

ritenuto che, essendo passata la data prevista per il pignoramento (il 6 febbraio 2019) un nuovo avviso di pignoramento dovrà essere emesso dall’UE, che – essendo il principio ammesso dalle parti – dedurrà dalla somma posta in esecuzione, di fr. 16'150.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 fino alla nuova data di esecuzione del pignoramento e alle spese esecutive, fr. 3'550.–, pari a:

fr. 250.– (5/6 della tassa di giustizia di prima sede posti a carico di PI 1: di-

spositivo n. 1/1.4 della sentenza 14.2017.204 di questa Camera)

+ fr. 1'800.– (ripetibili ridotte di prima sede a carico di PI 1: disp. 1.4)

+ fr. 350.– (5/6 delle spese processuali di seconda istanza, di fr. 420.–: disp. n. 2)

+ fr. 1'200.– (ripetibili ridotte di seconda sede a carico di PI 1: disp. n. 2)

./. fr. 50.– (1/6 della tassa di giustizia di prima sede, di fr. 300.–, posto a carico della ricor-

rente ma anticipato da PI 1)

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che l’Ufficio d’esecu­­zione di Bellinzona emetterà un nuovo avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________, sul quale menzionerà quale importo del credito fr. 16'150.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 fino alla nuova data di esecuzione del pignoramento, e alle spese esecutive, dedotti fr. 3'550.–.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–

;

– PA 2, .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 90 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.