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Avvisi di pignoramento. Reclami contro le decisioni di rigetto dell’opposizione. Esecutività in mancanza della concessione dell’effetto sospensivo

15.2021.27 · Tribunale d’appello Ticino

Del 9 giu 2021

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

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15.2021.27

Avvisi di pignoramento. Reclami contro le decisioni di rigetto dell’opposizione. Esecutività in mancanza della concessione dell’effetto sospensivo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

9 giugno 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 14 marzo 2021 da

RI 2, __________

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 24 febbraio 2021 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti dal

PI 1

(patrocinata dallo PA 1, __________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 24 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il PI 1 ha escusso i coniugi RI 2 e RI 1 per l’incasso da ognuno di loro di fr. 26'357.45 oltre a interessi e spese;

che con sentenze del 1° febbraio 2021, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dai coniugi ai precetti esecutivi appena ci-tati limitatamente, in ciascuna causa, a fr. 13'262.– e fr. 1'657.43;

che il 25 febbraio 2021, l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per il successivo 25 marzo;

che con il ricorso in esame, i coniugi escussi chiedono di annullare quegli avvisi facendo valere di avere impugnato le decisioni di rigetto dell’opposizione;

che a loro dire il fatto che le decisioni di rigetto non siano ancora passate in giudicato osta all’emissione degli avvisi di pignoramen­to;

che con decisione odierna (inc. 14.2021.22/23) la Camera ha respinto i reclami in questione;

che siccome i ricorrenti non avevano chiesto (né quindi ottenuto) la concessione dell’effetto sospensivo ai loro reclami, le decisioni di rigetto erano esecutive e definitive (ovvero passate in giudicato) fin dalla loro notificazione agli escussi (art. 325 cpv. 1 CPC);

che l’UE ha pertanto correttamente proceduto all’emissione degli avvisi di pignoramento impugnati nonostante la presentazione dei reclami (sentenza della CEF 15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020 consid. 2 e 2.1; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 125 e 137 ad art. 84 LEF);

che anche le sentenze odierne di reiezione dei reclami contro le decisioni di rigetto delle opposizioni sono immediatamente esecutive;

che un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale non ha infatti effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286, consid. 2.3; sentenza della CEF 15.2020.127 del 23 febbraio 2021 consid. 2.1);

che il ricorso in esame va pertanto respinto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46 e Art. 103 — letto nella versione del 1 gennaio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 325 — letto nella versione del 1 gennaio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 20a — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.