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15.2022.116

Tribunale d’appello Ticino

Del 14 ott 2022

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Consultato il 11 set 2026

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2022.116

Data decisione, Autorità: 14.10.2022, CEF

Titolo:

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

VERBALE DI PIGNORAMENTO

art. 24b cpv. 1 LPR

Incarto n.

15.2022.116

Lugano

14 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 27 settembre 2022 di

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 14 settembre 2022 nelle esecuzioni del gruppo n. 5 promosse nei confronti della ricorrente da

PI 1, __________

(rappresentato da RA 1, __________

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

preso atto che con decisione del 28 settembre 2022 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato, annullando la posizione n. 1 relativa alla Porsche Ca­yenne S Diesel, targa TI __________, n. matricola __________, dopo aver accertato, sulla scorta di una scrittura privata e di ricevute di pagamento, che il veicolo era stato venduto a un terzo (__________);

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impu-gnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, giacché dal ricorso si evince chiaramente che il punto n. 1 è l’unico contestato del verbale a prescindere dal carattere indiscriminato della conclusione, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

–

;

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46 — letto nella versione del 1 luglio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17 — letto nella versione del 1 agosto 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — letto nella versione del 1 gennaio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2026.