15.2022.116
15.2022.116
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.116
Data decisione, Autorità: 14.10.2022, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato
VERBALE DI PIGNORAMENTO
art. 24b cpv. 1 LPR
Incarto n.
15.2022.116
Lugano
14 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 27 settembre 2022 di
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 14 settembre 2022 nelle esecuzioni del gruppo n. 5 promosse nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________
(rappresentato da RA 1, __________
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
preso atto che con decisione del 28 settembre 2022 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato, annullando la posizione n. 1 relativa alla Porsche Cayenne S Diesel, targa TI __________, n. matricola __________, dopo aver accertato, sulla scorta di una scrittura privata e di ricevute di pagamento, che il veicolo era stato venduto a un terzo (__________);
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impu-gnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, giacché dal ricorso si evince chiaramente che il punto n. 1 è l’unico contestato del verbale a prescindere dal carattere indiscriminato della conclusione, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 07.08.2026
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