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16.2001.94

Tribunale d’appello Ticino

Del 17 apr 2002

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Consultato il 10 set 2026

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16.2001.94

16.2001.94

Rubrum

Incarto n.
16.2001.00094

Lugano

17 aprile 2002/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

Segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 dicembre 2001 presentato da

contro

la sentenza 19 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° marzo 2001 da

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati agli atti

Considerandi

in fatto e in diritto: che con istanza 1° marzo 2001 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 3'360.– oltre spese e tassa di diffida, corrispondenti al premio rivendicato nei confronti di quest'ultimo sulla base del contratto di assicurazione infortuni dallo stesso concluso, scaduto il 1° gennaio 2000;

che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la proposta di assicurazione sottoscritta dal convenuto il 15 marzo 1996;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l'esigibilità del credito rivendicato dall'istante;

che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo ricorso __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: rimprovera al primo giudice di aver erroneamente ritenuto esigibile il premio rivendicato dall'istante, nonostante questa avesse disdetto il contratto già a far tempo dal 1° gennaio 1999;

che al ricorso controparte non ha formulato osservazioni;

che secondo l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC);

che trattandosi di una persona giuridica, qual'è in concreto l'__________, con sede a __________, essa agisce per mezzo dei suoi organi, iscritti a Registro di commercio (art. 55 CC);

che nella concreta fattispecie, dalle risultanze del Registro di commercio è emerso che le persone che hanno sottoscritto l’istanza alla Pretura, tali __________ e __________, non sono iscritte a registro e non sono pertanto legittimate a vincolare né individualmente, né collettivamente la __________;

che, ancorché il giudice sia tenuto ad esaminare la rappresentanza processuale nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle parti (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 142, m. 4);

che poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera constatare la nullità dell’istanza 1° marzo 2001 siccome sottoscritta da persone prive di legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC), nonché di ogni atto successivo, in particolare della sentenza;

che al ricorrente viene riconosciuta un'indennità ridotta per questa sede ritenuto che l'esito del gravame è indipendente dai motivi proposti.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. L’istanza 1° marzo 2001 di __________ è nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 19 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.– già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 30.– per questa sede.

3.

Intimazione a :

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 55 — letto nella versione del 1 marzo 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 97, Art. 142, Art. 148 e Art. 327 — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.