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16.2002.88

Tribunale d’appello Ticino

Del 11 nov 2002

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Consultato il 10 set 2026

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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2002.88

16.2002.88

Rubrum

Incarto n.
16.2002.00088

Lugano

11 novembre 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 11/25 ottobre 2002 presentato da

contro

la sentenza 16 ottobre 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 26 settembre 2002 da

__________ e

patr. dall'avv. __________

con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.

4'857.90 oltre interessi a titolo di contributi condominiali arretrati, nonché l'iscrizione in

via definitiva di un'ipoteca legale a garanzia dei medesimi sulla quota di PPP n. __________

del fondo base __________RFD __________, domande parzialmente accolte dal primo

giudice,

esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 26 settembre 2002 __________ e __________ -autorizzati dal giudice ad agire personalmente in luogo della Comunione dei comproprietari del __________ (art. 712i cpv. 2 CC)- hanno convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 4'857.90 a titolo di contributi condominiali arretrati, oltre all'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale a garanzia dei medesimi sulla quota di PPP n. __________del fondo base __________RFD __________ di proprietà di quest'ultimo;

che con sentenza 16 ottobre 2002 il segretario assessore ha parzialmente accolto l'istanza (che il convenuto non ha peraltro contestato non avendo partecipato alla discussione), riconoscendo agli istanti unicamente il diritto a ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale in via definitiva;

che già con scritto 11 ottobre 2002 (quindi precedente alla decisione pretorile ma poi trasmesso alla Camera dalla Pretura), __________ aveva manifestato l'intenzione di impugnare ogni decisione che sarebbe stata emanata nella procedura che lo opponeva agli istanti;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di diritto invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto in esame, a prescindere dalla sua proponibilità in quanto redatto prima ancora che fosse pronunciata la sentenza dedotta in cassazione, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso;

che infatti, invece di esporre eventuali critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto (in concreto addirittura impossibili oggettivamente), il ricorrente si limita a sollevare contestazioni attinenti alla validità del contratto di compravendita immobiliare dallo stesso concluso, affermando di essere stato vittima di una truffa;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;

che l'impugnazione, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve così essere respinta, ricorrendo la nullità prevista dall’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 11 ottobre 2002 di __________ è nullo.

2.

Tasse e spese, per complessivi fr. 50.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

–__________;

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 712i — letto nella versione del 1 marzo 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 117, Art. 327, Art. 329 e Art. 331 — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.