Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

rigetto dell'opposizione - ritiro esecuzione - stralcio del ricorso - ritiro esecuzione equivale a soccombenza

16.2004.52 · Tribunale d’appello Ticino

Del 22 dic 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/16-2004-52/it/rigetto-dell-opposizione-ritiro-esecuzione-stralcio-del-ricorso-ritiro-esecuzione-equivale-a-soccombenza

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2004.52

rigetto dell'opposizione - ritiro esecuzione - stralcio del ricorso - ritiro esecuzione equivale a soccombenza

Rubrum

Incarto n.
16.2004.52

Lugano

22 dicembre 2004/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 luglio 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 24 giugno 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2004.102) promossa con istanza 26 aprile 2004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Riviera, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto: che con sentenza 24 giugno 2004 il Segretario assessore della Pretura di Riviera ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Riviera, notificatole per l’incasso di fr. 2'264.45 oltre interessi rivendicati a titolo di contributi professionali previsti dal Contratto collettivo di lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali, al quale la convenuta ha aderito;

che con atto ricorsuale 7 luglio 2004 la RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;

che con osservazioni 29 luglio 2004 la controparte ha proposto di respingere il ricorso;

che con scritto 11 novembre 2004 la CO 1 ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto, la ditta avendo nel frattempo provveduto a pagamento l'importo posto in esecuzione, circostanza confermata dall’UEF di Riviera su interpellazione di questa Camera;

che decadendo l’esecuzione, il ricorso diviene così privo d'oggetto;

che ai fini processuali il pagamento dell'importo posto in esecuzione da parte della ricorrente permette di considerarla come soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 m. 12), con il conseguente addebito a quest'ultima delle spese del presente giudizio, mentre non vengono riconosciute ripetibili alla controparte che non le ha neppure rivendicate.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 luglio 2004 di RI 1 è stralciato dai ruoli.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione:

- __________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148 e Art. 327 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.