Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

accertamento dell'inesistenza del debito - termine di ricorso - ricevibilità del ricorso per cassazione

16.2006.123 · Tribunale d’appello Ticino

Del 21 nov 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/16-2006-123/it/accertamento-dell-inesistenza-del-debito-termine-di-ricorso-ricevibilita-del-ricorso-per-cassazione

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2006.123

accertamento dell'inesistenza del debito - termine di ricorso - ricevibilità del ricorso per cassazione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

21 novembre 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1° novembre 2006 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 10 ottobre 2006 dal Giudice di pace supplente del circolo di Taverne nella causa a procedura accelerata (inc. n. 53/05) promossa con istanza del 16 agosto 2005 nei confronti di

e Luciana CO 1

esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto: che con istanza 16 agosto 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Taverne per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 1881.30 di cui al PE n. __________ dell'UE di Lugano, la cui opposizione da lei interposta era stata rigettata in via provvisoria dal medesimo giudice con sentenza 11 luglio 2005;

che l'importo di fr. 1881.30 corrisponde a spese notarili affrontate dai convenuti per la mancata sottoscrizione di un atto di compravendita della casa di abitazione dell'istante;

che all'udienza del 26 gennaio 2006, indetta per la discussione, i convenuti si sono opposti all'istanza;

che con sentenza 10 ottobre 2006 il Giudice di pace, accertato che il mancato perfezionamento del contratto di compravendita era da addebitare all'istante, la quale non ha dato seguito all'impegno di vendita assunto, ha ritenuto giustificata la richiesta di pagamento dei danni formulata dai convenuti, ragione per cui ha respinto l'istanza;

che il 1° novembre 2006 RI 1 ha trasmesso al Giudice di pace nuovi documenti a sostegno della sua istanza, ribadendo la propria opposizione al pagamento delle spese notarili rivendicate dai convenuti;

che l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, a prescindere dalla sua tempestività, il termine ricorsuale nelle cause a procedura accelerata come quella in esame (art. 85a cpv. 4 LEF) essendo di 10 giorni (art. 398 CPC), è nullo;

che per essere considerato valido un ricorso per cassazione, deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 2 CPC: caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire la propria contestazione del credito fatto valere dai convenuti;

che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili ai convenuti, ai quali il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso 1° novembre 2006 di RI 1 è nullo.

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

- ;

- Camignolo.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 85a — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 313, Art. 329 e Art. 398 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.