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contratto di compravendita - obbligo di pagamento del controvalore della merce asportata

16.2006.24 · Tribunale d’appello Ticino

Del 6 ott 2006

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Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2006.24

contratto di compravendita - obbligo di pagamento del controvalore della merce asportata

Rubrum

Incarto n.

Lugano

6 ottobre 2006/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 febbraio 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 13 febbraio 2006 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa civile inappellabile (inc. n. 75c/05) promossa con istanza 12 dicembre 2005 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1070.– oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Riviera, domande parzialmente accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

1.

Con istanza 12 dicembre 2005 CO 1 ha RI 1davanti al Giudice di pace del circolo della Riviera per ottenere il pagamento di fr. 1070.– rivendicati quale corrispettivo del valore di legna di sua proprietà, asportata dal convenuto. All'udienza dell'11 gennaio 2006 il convenuto ha proposto di versare all'istante fr. 850.– a saldo della sua pretesa, proposta che l'istante ha accettato seduta stante.

2.

Con sentenza 13 febbraio 2006 il Giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che il convenuto ha agito in buona fede non sapendo che la legna da lui asportata, e di cui ha ammesso il quantitativo di 70 quintali, apparteneva all'istante, lo ha condannato al pagamento di fr. 850.–, importo che egli, tra l'altro, si era proposto di versare a controparte.

3.

Con il presente tempestivo gravame RI 1è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto la richiesta di pagamento dell'istante nonostante dagli atti risulti che la legna non apparteneva solo a quest'ultimo, e nonostante non sia stato provato il quantitativo di legna asportato, il suo prezzo e neppure il suo impegno al pagamento. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

4.

Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5.

Il ricorrente contesta essenzialmente la sussistenza di un obbligo di pagamento a suo carico. A questo proposito, la conclusione del primo giudice, che lo ha condannato al pagamento del corrispettivo di 70 quintali di legna non è arbitraria poiché trova puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie. Intanto, all'udienza dell'11 gennaio 2006 il convenuto ha parzialmente riconosciuto il debito dell'istante impegnandosi a versargli fr. 850.–. Inoltre dallo scritto 13 febbraio 2004 risulta che aveva ammesso di aver prelevato circa 70 quintali di legna appartenente all'istante, esternando altresì la propria disponibilità a pagare il relativo controvalore di mercato (doc. B).

6.

Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante che non ha formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 febbraio 2006 di RI 1è respinto.

2.

Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.-

b) spese fr. 50.-

fr. 100.-

già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148 e Art. 327 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.