Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Rigetto definitivo dell'opposizione - imposte comunali - decisione di tassazione quale titolo esecutivo - prova della notifica della decisione

16.2008.114 · Tribunale d’appello Ticino

Del 15 dic 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/16-2008-114/it/rigetto-definitivo-dell-opposizione-imposte-comunali-decisione-di-tassazione-quale-titolo-esecutivo-prova-della-notifica-della-decisione

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2008.114

Rigetto definitivo dell'opposizione - imposte comunali - decisione di tassazione quale titolo esecutivo - prova della notifica della decisione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

15 dicembre 2008/sc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 5 novembre 2008 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 23 ottobre 2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città, nella causa EF.2008.260 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 1°settembre 2008 dal

CO 1

(rappresentato dall'RA 1);

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: che con istanza 1° settembre 2008 il CO 1ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 5785.65 rivendicati a titolo di imposta comunale 2006, oltre agli interessi e alla tassa di diffida, per un totale di fr. 6004.20;

che a sostegno della propria domanda l'ente pubblico ha prodotto la “decisione di tassazione dopo tassazione d'ufficio” del 24 ottobre 2007 relativa all'imposta cantonale 2006, il calcolo del conguaglio dell'imposta comunale 2006 del 14 novembre 2007 così come il dettaglio dell'imposta comunale e degli accessori dovuti, con l'attestazione del loro passaggio in giudicato;

che all'udienza del 22 ottobre 2008, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando la presenza di un valido titolo di rigetto non avendo mai ricevuto “nulla al proposito e di non aver mai saputo, fino al momento di ricevere i precetti esecutivi, l'ammontare delle imposte cantonali e comunali”;

che statuendo il 23 ottobre 2008 il Pretore, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo per l'importo posto in esecuzione, ha accolto l'istanza;

che con ricorso per cassazione del 5 novembre 2008 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali attribuendo alla documentazione prodotta dall'istante la qualifica di valido titolo esecutivo nonostante lo stesso non abbia mai ricevuto nessuna decisione di tassazione cantonale e neppure comunale;

che con decreto del 14 novembre 2008 il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo;

che il 4 dicembre 2008 l'istante ha concluso per il rigetto del ricorso;

e considerando

in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a permettere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF e n. 50 ad art. 84 LEF);

che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni definitive delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF), ciò che è il caso nel Cantone Ticino (art. 28 LALEF);

che secondo l'art. 244 cpv. 3 della Legge tributaria le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF;

che il Comune, legittimato a prelevare un'imposta sul reddito e la sostanza delle persone fisiche (art. 274 cpv. 1 lett. a LT), non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista;

che questo potere di imposizione non esonera il Comune dall'emettere anch'esso una decisione di tassazione comunale o quantomeno una bolletta d'imposta dalla quale risultino tutti gli elementi necessari al calcolo dell'importo dovuto (ammontare imposta cantonale, moltiplicatore d'imposta), così come l'indicazione dei rimedi di diritto proponibili contro la medesima (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 303 ad a);

che, del resto, anche per diritto cantonale l'intimazione del calcolo dell'imposta comunale deve avvenire per iscritto e deve indicare almeno l'ammontare dell'imposta cantonale, il moltiplicatore comunale, l'ammontare dell'imposta comunale, l'imposta immobiliare e, per le persone fisiche, quella personale (art. 295 LT);

che nella fattispecie la documentazione prodotta dall'istante, in particolare la “decisione di tassazione dopo tassazione d'ufficio” 24 ottobre 2007 (doc. B) e il calcolo del conguaglio dell'imposta comunale 2006 del 14 novembre 2007 (doc. C) indicante l'ammontare dell'imposta cantonale, il moltiplicatore comunale, l'ammontare dell'imposta comunale e l'imposta personale (cfr. art. 299 cpv. 1 LT; cfr. Stücheli, loc. cit.), è idonea a legittimare il rigetto definitivo dell'opposizione;

che il convenuto, sostenendo “di non aver mai ricevuto nulla al proposito”, lamenta la mancata ricezione della notifica di tassazione cantonale così come del conguaglio di imposta comunale;

che l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale e presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi l'abbia impugnata nei termini stabiliti (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);

che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la prova della regolare notifica del titolo incombe all'autorità, ciò a maggior ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di aver ricevuto la decisione (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., ibidem);

che questo principio vale anche in ambito fiscale (RDAT II–1999 pag. 361 n. 19t);

che mancando la prova dell'effettiva notifica del calcolo del conguaglio dell'imposta comunale 2006 al convenuto, la documentazione allegata all'istanza non può essere parificata a valido titolo esecutivo;

che in circostanze del genere il ricorso deve essere accolto;

che ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza;

che gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che l'istante rifonderà alla controparte, per entrambe le sedi,

un'adeguata indennità per l'incomodo occorsogli (commisurata alla circostanza ch'egli non si è valso del patrocinio di un legale: RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto nel senso che la sentenza 23 ottobre 2008 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è respinta.

2.

Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 210.­–, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 100.– a titolo di indennità.

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.–, già anticipati dal ricorrente, sono posti a carico del CO 1, che rifonderà a RI 1 un'indennità di fr. 50.–.

III. Intimazione a:

- ;

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 80 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148, Art. 327 e Art. 332 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 274, Art. 295 e Art. 299 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.