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Rigetto dell'opposizione - risoluzione di multa quale titolo esecutivo - prova della notifica del titoloe secutivio - onere della prova a carico dell'autorità

16.2010.46 · Tribunale d’appello Ticino

Del 19 lug 2010

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Consultato il 11 set 2026

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  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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16.2010.46

Rigetto dell'opposizione - risoluzione di multa quale titolo esecutivo - prova della notifica del titoloe secutivio - onere della prova a carico dell'autorità

Rubrum

Incarto n.

Lugano

19 luglio 2010/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22 maggio 2010 presentato da

RI 1,

contro la sentenza emessa l'11 maggio 2010 dal Giudice di pace del circolo della Navegna, nella causa n. 87-2010 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 27 aprile 2010 dallo

CO 1

(rappresentato dall'RA 1,);

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: che con istanza 27 aprile 2010 lo CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo della Navegna il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 70.–;

che tale importo corrisponde alla multa e alle spese poste a carico del convenuto con risoluzione n. __________ del 20 febbraio 2009 della Sezione della circolazione per avere posteggiato il proprio veicolo superando la durata di parcheggio autorizzata;

che all'udienza dell'11 maggio 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto, unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza poiché sprovvista di un valido titolo esecutivo, non avendo egli ricevuto la decisione in questione;

che statuendo quel giorno medesimo il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante e ritenuto che “ le eccezioni sollevate in udienza dal convenuto sfuggono alla competenza del giudice del rigetto”, ha accolto l'istanza;

che con ricorso per cassazione del 22 maggio 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza di un valido titolo esecutivo nonostante l'assenza di una prova della sua notifica al destinatario;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

e considerando

Considerandi

che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehlin in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80);

che quest'esame tende ad accertare il carattere esecutivo del titolo prodotto, l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF e n. 9 ad art. 80 LEF);

che l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale, ciò che presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi l'abbia impugnata nei termini stabiliti (D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);

che la prova della regolare notifica del titolo incombe all'autorità, ciò a maggior ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di aver ricevuto la decisione e vi siano indizi per ritenere che la stessa gli sia effettivamente pervenuta (D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);

che in concreto, la decisione di multa non è stata notificata al domicilio del convenuto in via R__________ 8 a M__________, ove risiede dal 2007, correttamente indicato nel PE e nell'istanza, bensì in via __________ O__________ 6 a M__________;

che non avendo l'istante fatto fronte a tale onere probatorio, la documentazione dallo stesso prodotta non può essere parificata a valido titolo esecutivo;

che ciò posto, il ricorso, che ha evidenziato un'arbitraria valutazione delle prove documentali e un'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo giudice, deve essere accolto;

che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera con la conseguente reiezione dell'istanza;

che vista la particolarità del caso non si prelevano oneri processuali;

che, per quanto riguarda l'indennità in favore del ricorrente, la stesura del ricorso non ha cagionato all'interessato particolari costi per la complessità della causa né verosimili perdite di guadagno;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto e di conseguenza la sentenza 11 maggio 2010 del Giudice di pace del circolo della Navegna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 50.–, anticipata dalla parte istante, rimane a suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 30.–.

II. Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a:

;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 80 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 332 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.