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Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - domanda di revisione - presupposti

16.2010.49 · Tribunale d’appello Ticino

Del 9 set 2011

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Consultato il 10 set 2026

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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2010.49

Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - domanda di revisione - presupposti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

9 settembre 2011/rs

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sulla domanda di revisione 16 giugno 2010 presentata dall'

RI 1

contro la sentenza emessa il 18 maggio 2010 da questa Camera (inc. n. 16.2010.40) nella causa inc. 36-2010-S (rigetto dell'opposizione) che lo oppone allo

CO 1

(rappresentato dall'RA 1 );

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: che in esito a un'istanza del 9 febbraio 2010 introdotta dallo CO 1 con sentenza del 2 aprile 2010 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona volta all'incasso di fr. 100.– per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale relativa all'imposta cantonale e federale 2005;

che il ricorso per cassazione presentato il 26 aprile 2010 daRI 1 contro il giudizio appena citato è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza 18 maggio 2010 poiché tardivo;

che il 16 giugno 2010 RI 1ha introdotto una domanda di revisione a questa Camera, alla quale allega una dichiarazione di una testimone a dimostrazione della tempestività del ricorso per cassazione;

che la domanda di revisione non è stata oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che la decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di revisione è quella in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

che la revisione di una sentenza emanata dalla Camera di cassazione civile si proponeva alla Camera medesima (art. 341 cpv. 2 CPC ticinese) nel termine di 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC ticinese);

che una domanda del genere era ammissibile anche nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione in virtù del rinvio di cui all'art. 25 vLALEF (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 340);

che in concreto, per stessa ammissione del richiedente, la sentenza di cui è chiesta la revisione è stata notificata al destinatario;

che, di conseguenza, il termine di venti giorni per proporre la revisione della sentenza è iniziato a decorrere venerdì 28 maggio 2010 ed è scaduto mercoledì 16 giugno 2010;

che ancorché datato 16 giugno il memoriale è stato introdotto il 17 giugno 2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio) sicché lo stesso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

che, comunque sia, si volesse da ciò prescindere l'esito del giudizio non muterebbe, l'istante non allegando alcun titolo di revisione;

che, in effetti, a sostegno della domanda di revisione il richiedente sostiene di avere trasmesso il 3 maggio 2010 per posta semplice al Tribunale una dichiarazione di __________ dalla quale risulterebbe la tempestività del suo precedente ricorso;

che di tale dichiarazione non vi è nessun accenno nel ricorso per cassazione 26 aprile 2010 né una traccia nel relativo incarto;

che siccome l'onere della prova della tempestività del ricorso incombe al ricorrente (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 131), spettava a quest'ultimo accertarsi dell'avvenuta consegna di tale dichiarazione a questa Camera prima dell'emanazione della decisione 18 maggio 2010;

che in tali circostanze questa Camera non ha trascurato per inavvertenza un documento che risultava agli atti (art. 340 lett. d CPC ticinese; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 220 segg.);

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);

che, nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese);

che non si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il memoriale non è stato notificato;

che, a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché la domanda di revisione difettasse sin dall'inizio della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali rende la domanda senza oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC ticinese,

pronuncia: 1. La domanda di revisione è irricevibile.

2.

Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

4.

Intimazione a:

- ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148, Art. 313bis, Art. 340, Art. 341, Art. 342 e Art. 405 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati, Art. 48 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013.