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Rigetto dell'opposizione - diritto di essere sentito - mancato ritiro citazione perché in ospedale - notifica raccomandata - presunzione di notifica nei 7 giorni vale solo se la parte deve attendersi all'intimazione di un atto giudiziario - PE con opposizione non basta

16.2010.92 · Tribunale d’appello Ticino

Del 30 set 2010

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Consultato il 10 set 2026

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16.2010.92

Rigetto dell'opposizione - diritto di essere sentito - mancato ritiro citazione perché in ospedale - notifica raccomandata - presunzione di notifica nei 7 giorni vale solo se la parte deve attendersi all'intimazione di un atto giudiziario - PE con opposizione non basta

Rubrum

Incarto n.

Lugano

30 settembre 2010/rs

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 31 agosto 2010 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 26 agosto 2010 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 235S – 2010 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 15 giugno 2010 da

CO 1

(rappresentata dalla,;

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: che l'8 marzo 2007 CO 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento situato in uno stabile in via __________ a __________ mentre il 25 maggio 2007 ne ha stipulato un altro per la locazione di un posteggio nel medesimo immobile;

che con istanza del 15 giugno 2010 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Bellinzona il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona notificatole per l'incasso di fr. 1960.– oltre accessori, rivendicati a titolo di pigioni scadute oltre alle spese di sollecito;

che il plico raccomandato contenente la citazione al contraddittorio del 26 agosto 2010 destinata alla convenuta è ritornato alla Giudicatura di pace poiché “non ritirato”;

che all'udienza in questione, l'istante, unica comparente, ha ribadito la sua richiesta mentre la convenuta è rimasta preclusa;

che statuendo quello stesso giorno il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la sua domanda;

che con ricorso per cassazione del 30 agosto 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio lamentando la lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio, la relativa citazione non essendole pervenuta, mentre nel merito sostiene di aver già provveduto al pagamento dell'importo posto in esecuzione;

che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che la ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio, la raccomandata contenente la citazione all'udienza essendo stata intimata durante una sua ospedalizzazione (cfr. certificato medico 30 luglio 2010 allegato al ricorso);

che, nella fattispecie, l'ordinanza 15 luglio 2010 con cui il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza del 26 agosto 2010 è stata spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.__________ ed è giunta a destinazione il giorno successivo;

che non essendo stata ritirata dalla destinataria il plico è stato ritornato alla Giudicatura di pace il 27 luglio 2010;

che un atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento in cui è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa);

che questa finzione di notifica vale nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione sarebbe potuta realizzarsi;

che in tale evenienza, chi si assenta per un certo tempo dal recapito lasciato all'autorità è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari affinché gli invii postali gli vengano tempestivamente trasmessi (DTF 130 III 399 consid 1.2.3 con rinvii; cfr. anche sentenza del 29 gennaio 2001 nella causa 2A.558/2000, pubblicata in RDAT 2001 II n. 12 pag. 54), rispettivamente a organizzarsi affinché eventuali termini siano ossequiati durante la sua assenza, per esempio designando un rappresentante abilitato ad agire a suo nome e per suo conto (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa);

che nondimeno tale diligenza si impone, appunto, a una parte coinvolta in un procedimento civile, la quale deve quindi aspettarsi con una certa probabilità l'invio di atti giudiziari (DTF 130 III 399 consid. 1.2.3);

che, in concreto, CO 1 ha bensì fatto intimare a RI 1 un precetto esecutivo alla quale l'escussa ha interposto opposizione, ma ciò non significa ancora che quest'ultima dovesse aspettarsi in ogni momento l'introduzione di un'istanza di rigetto dell'opposizione (DTF 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenza del Tribunale federale 5A_172/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1);

che, non trattandosi di una procedura in corso la ricorrente non doveva aspettarsi di essere citata a comparire davanti al Giudice di pace, sicché non le incombeva di organizzare adeguatamente la propria assenza;

che in tali circostanze la citazione deve ritenersi irregolare sicché la sentenza impugnata dev'essere dichiarata nulla;

che gli atti devono essere ritornati al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti al contraddittorio;

che la palese parziale fondatezza del ricorso dispensa – eccezionalmente – dall'intimare l'atto alla controparte;

che date le particolarità della fattispecie, appare equo rinunciare al prelievo di tasse o spese in questa sede (art. 148 cpv. 2 CPC);

che non si giustifica assegnare indennità alla ricorrente, la redazione del ricorso non avendole causato costi presumibili;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è accolto.

Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei consideranti.

2.

Non si prelevano tasse e spese di giustizia, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 — letto nella versione del 7 marzo 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148 e Art. 327 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.