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Reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo

16.2015.54 · Tribunale d’appello Ticino

Del 8 ott 2015

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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16.2015.54

Reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2015.54

Data decisione, Autorità: 08.10.2015, CCR

Titolo:

Reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo

ANTICIPI E CAUZIONE

art. 101 cpv. 3 CPC

Incarto n.

16.2015.54

Lugano

8 ottobre 2015/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 19 agosto 2015 presentato da

RE 1 (D)

(patrocinato dall' PA 1)

contro la decisione emessa il 17 giugno 2015 dal Pretore del Di­stretto di Bellinzona nella causa SE.2013.12 (mandato) promossa con petizione del 15 gennaio 2013 dall'

CO 1;

premesso che con decisione del 17 giugno 2015 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha obbligato RE 1 a versare all'CO 1 fr. 9493.60 oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 2010 ponendo le spese, con una tassa di giustizia di

fr. 900.–, a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla contro­parte fr. 2300.– per ripetibili;

preso atto che contro il predetto giudizio RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 agosto 2015, in cui postula l'annullamento della decisione impugnata e il rigetto della petizione;

ricordato che con ordinanza del 25 agosto 2015 il reclamante è stato invitato a depositare entro il 10 settembre 2015, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 1000.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti AGITI;

constatato che il 26 agosto 2015 il plico raccomandato conte­nente la menzionata ordinanza è stato recapitato al rappresen­tante del reclamante (cfr. tracciamento degli invii, numero dell' invio __________), il quale il medesimo giorno ha chiesto una proroga fino al 30 settembre 2015 per procedere al pagamento, il proprio cliente essendo all'estero fino al 15 settem­bre 2015;

considerato che il 28 agosto 2015 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di proroga del termine per versare l'anti­cipo;

ritenuto che, non essendo intervenuto versamento alcuno entro la scadenza fissata, con ordinanza del 15 settembre 2015 al reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 28 settem­bre 2015 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

rilevato che il 16 settembre 2015 pure il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è stato recapitato al patro­cinatore del reclamante (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________) e che entro la scadenza fis­sata non è stato effettuato versamento alcuno;

accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese giudiziarie presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il re­clamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

posto che l'irricevibilità del reclamo comporta l'addebito delle spese processuali al reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC);

stabilito inoltre che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, a cui il reclamo non è stato intimato e non ha così cagionato costi presumibili;

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

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  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 101 e Art. 106 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.