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ricorso per cassazione diretto contro l'accertamento dei fatti - inammissibilità del gravame per non avere il ricorrente invocato arbitrio di sorta

17.2005.20 · Tribunale d’appello Ticino

Del 22 apr 2005

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Consultato il 11 set 2026

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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

17.2005.20

ricorso per cassazione diretto contro l'accertamento dei fatti - inammissibilità del gravame per non avere il ricorrente invocato arbitrio di sorta

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 aprile 2005/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 18 aprile 2005 presentato da

RI 1,

__________ __________ __________, ____________________, nato il __________ a__________ (__________), domiciliato a __________, coniugato, impiegato

contro la sentenza emanata il 15 marzo 2005 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Fatti

in fatto: A. Con decreto di accusa del 15 luglio 2004 il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di guida in stato di ebrietà e di infrazione alla norme della circolazione per avere, il 29 agosto 2004, condotto a una VW “Golf” targata __________ con un tasso alcolemico compreso fra 1.8 e il 2.11 g per mille, oltre che sotto l'influsso di stupefacenti. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per tre anni e a una multa di fr. 1200.–. Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 15 marzo 2005 il presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione e la proposta di pena contenute nel decreto di accusa.

B.

Contro la sentenza appena citata RI 1 ha introdotto il 16 marzo 2005 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, del 18 aprile successivo, egli contesta sostanzialemente di avere guidato in stato di ebrietà. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).

2.

In concreto il presidente della Pretura penale ha accertato che alla guida della VW “Golf” la sera del 28 agosto 2004, sotto l'influsso di alcol e stupefacenti, era l'imputato, come aveva dichiarato alla polizia la moglie di lui e come l'interessato medesimo aveva confermato in un primo tempo. Egli ha poi spiegato diffusamente perché non riteneva credibile la successiva versione del prevenuto, secondo cui alla guida dell'auto era il fratello, giunto a Lugano con lui e la moglie il giorno prima (sentenza, pag. 3 a 5). Nel suo memoriale il ricorrente non invoca arbitrio di sorta. Ribadisce apoditticamente, in una frase, di non avere condotto la citata automobile in stato di ebrietà, ma non illustra perché il contrario accertamento del Pretore sarebbe apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre. Anzi, con la motivazione del primo giudice egli nemmeno si confronta. Ne segue che, manifestamente carente di requisiti formali, il ricorso sfugge a un esame di merito.

3.

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 2 CPP). Dato nondimeno che il ricorrente, sprovvisto di formazione giuridica, ha proceduto senza l'ausilio del patrocinatore che lo aveva assistito davanti alla Pretura penale, si prescinde – eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si riscuotono tasse né spese.

3.

Intimazione a:

– RI 1,

terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 9, Art. 15, Art. 288, Art. 291 e Art. 295 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.